A partire dalla data di entrata, in vigore del presente accordo tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette tra la Repubblica, Argentina e la Repubblica italiana saranno effettuati in dollari U.S.A. attraverso i conti "Credito" o "Accordo", a seconda dei casi, a norma di quanto stabilito negli articoli 25 e 26 e delle disposizioni sui cambi in vigore nei due paesi.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art18 · fonte del testo