Le somme utilizzate con imputazione al credito a cui si riferisce l'art. 19 pagheranno interessi fino alla sua totale estinzione in ragione del 2,75% annuo. Questi interessi si liquideranno e pagheranno trimestralmente, dovendo effettuarsi la prima liquidazione e pagamento il 31 dicembre 1947.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art21 · fonte del testo