Le somme utilizzate con imputazione al credito a cui si riferisce l'art. 19 pagheranno interessi fino alla sua totale estinzione in ragione del 2,75% annuo. Questi interessi si liquideranno e pagheranno trimestralmente, dovendo effettuarsi la prima liquidazione e pagamento il 31 dicembre 1947.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
