I prodotti indicati nell'articolo 5 saranno consegnati in quote trimestrali che si stabiliranno con un anticipo minimo di 30 giorni dall'inizio di ciascun trimestre solare, mediante accordo tra l' "Instituto Argentino de Promocion del Intercambio" e l'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires. Le prime quote corrispondenti all'anno 1947 saranno stabilite, alle condizioni indicate nel paragrafo precedente, entro 30 giorni dalla, data di entrata in vigore del presente accordo. A queste quote si imputeranno i quantitativi di frumento relativi al raccolto 1946-47 e di carne congelata consegnati all'Italia a partire dal 1 gennaio 1947.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art7 · fonte del testo