Le Alte parti contraenti sono d'accordo di:

  • a)vigilare a che i trasferimenti di fondi tra l'Argentina e l'Italia e viceversa, compiuti in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette tra i due territori
  • b)autorizzare in conformita' con le disposizioni in materia di cambi vigenti in Argentina ed in Italia, i pagamenti correnti tra i due paesi;
  • c)consultarsi allo scopo di controllare i trasferimenti di capitali secondo i principi delle rispettive politiche, specialmente per impedire trasferimenti che non avessero una finalita' economica utile;
  • d)scambiarsi ogni informazione utile allo scopo di assicurare un miglior controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia, di cambi in vigore in ciascun dei due paesi; e
  • e)tenersi in contatto per esaminare di comune intesa, tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione del presente Accordo e per adottare, di comuni accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art28 · fonte del testo