Le Alte parti contraenti sono d'accordo di:
- a)vigilare a che i trasferimenti di fondi tra l'Argentina e l'Italia e viceversa, compiuti in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette tra i due territori
- b)autorizzare in conformita' con le disposizioni in materia di cambi vigenti in Argentina ed in Italia, i pagamenti correnti tra i due paesi;
- c)consultarsi allo scopo di controllare i trasferimenti di capitali secondo i principi delle rispettive politiche, specialmente per impedire trasferimenti che non avessero una finalita' economica utile;
- d)scambiarsi ogni informazione utile allo scopo di assicurare un miglior controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia, di cambi in vigore in ciascun dei due paesi; e
- e)tenersi in contatto per esaminare di comune intesa, tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione del presente Accordo e per adottare, di comuni accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
