Nel caso in cui l'Italia, durante i termini prestabiliti, trovasse altre fonti di approvvigionamento che effettivamente le provvedano i predotti inclicati nell'articolo 5, di qualita' eguale a quelli della Repubblica Argentina, a prezzi inferiori a quelli che le quoti l'"Istituto Argentino de Promocion del Intercambio", per la rispettiva quota trimestrale, lo notifichera' a questo organismo, il quale decidera' in un termine massimo di cinque giorni se trovasi in condizioni di eguagliare tali offerte. In caso contrario, o in mancanza di imposta alla notifica, l'Italia potra' acquistare la quota trimestrale del prodotto di cui trattasi presso l'altra fonte fornitrice, restando la quantita' cosi' acquistata dedotta dall'impegno assunto nel presente accordo. In questo caso la Repubblica Argentina resta libera di disporre della quota dedotta e di venderla ad altro cliente.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
