Il Governo argentino adottera' le misure destinate a coordinare gli interessi comuni dei due paesi in quelle questioni consolari e culturali che possano concernere l'emigrazione, e affinche' l'immigrazione italiana, senza eccezione, fruisca, durante la sua permanenza nel territorio argentino, dello stesso trattamento e vantaggi di cui gode quella di qualsiasi altra, provenienza, intendendosi che saranno automaticamente applicati a quella di origine italiana tutti i vantaggi concessi a quella di altro paese. L'emigrazione italiana sara' equiparata, in quanto a regime e condizioni di lavoro, ai lavoratori nazionali ed usufruira' dei benefici di ogni ordine che la legislazione sociale argentina stabilisca in favore della classe lavoratrice.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art41 · fonte del testo