I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana adotteranno le misure necessarie per assicurare e sviluppare, in termini di reciprocita', l'intercambio di:
- a)libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni;
- b)pellicole cinematografiche. A tale effetto ambedue i Governi prenderanno le disposizioni necessarie affinche' l'importazione, il commercio l'esibizione e il regime fiscale relativo ai libri, alle altre pubblicazioni e alle pellicole cinematografiche prodotte in ognuno dei due paesi, godano nell'altro delle massime facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
