I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana adotteranno le misure e le disposizioni necessarie per garantire, nello spirito delle disposizioni e dei trattati vigenti in materia, il rispetto delle denominazioni di origine e qualita' che corrispondano a prodotti esclusivi di uno dei due paesi, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli prodotti nel loro stesso territorio ed in terzi paesi con false denominazioni di origine, qualita' o tipo.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art4 · fonte del testo