Il Governo argentino si riserva il diritto di fare assicurare presso compagnie argentine le merci argentine che si esportino in Italia e i prodotti italiani che si importino in Argentina, quando si trasportino per conto del venditore o del compratore rispettivamente. Il Governo italiano si riserva il diritto di fare assicurare presso compagnie italiane le merci italiane che si esportino in Argentina e i prodotti argentini che si importino in Italia, quando si trasportino per conto del venditore o del compratore rispettivamente.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art35 · fonte del testo