Le Alte parti contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati originari del territorio di uno dei due paesi che si importino nell'altro, in materia di diritti, tasse, imposte ed oneri tributari e per quanto concerne le formalita' e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
