Le Alte parti contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati originari del territorio di uno dei due paesi che si importino nell'altro, in materia di diritti, tasse, imposte ed oneri tributari e per quanto concerne le formalita' e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385~art3 · fonte del testo