Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei prodotti di una delle parti contraenti nel territorio dell'altra e la loro distribuzione verso terzi paesi, i Governi argentino ed italiano esamineranno con la migliore disposizione in armonia con le rispettive legislazioni, le reciproche richieste relative a concessioni per la organizzazione di zone speciali e deposito franchi di uno dei due paesi nei porti marittimi dell'altro.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
