Art. 285 c.p.c. — Modo di notificazione della sentenza
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 ((...)).
Testo vigente dal 4 luglio 2009
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 ((...)).
Testo vigente dal 4 luglio 2009
4 pronunce che riguardano l’art. 285 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.
Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, l. n. 247 del 2012 e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo PEC dell'incolpato, atteso che quest'ultimo è il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c., e che trattasi di soggetto obbligato per legge a munirsi di domicilio digitale, e ciò anche ove abbia eletto domicilio presso il suo difensore, trattandosi di circostanza che non può essere utilizzata né per trasferire sul domiciliatario la qualità di destinatario della notificazione, né per legittimare l'impiego di un recapito, ancorché digitale, ma pur sempre riferibile ad un soggetto diverso da quello individuato dalla legge.
Art. 285 c.p.c. · Art. 36 Legge professionale forense · Art. 16 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 170 c.p.c.
Rassegna di giugno 2026, p. 19pronuncia segnalata dalla Corte ↗
La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.
Art. 285 c.p.c. · Art. 170 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c.
In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).
Art. 285 c.p.c. · Art. 170 c.p.c. · Art. 292 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.
È valida la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione stessa, dai pubblici registri, essendo irrilevante che lo stesso non corrisponda a quello - rivelatosi non più attuale - contenuto nell'elezione di domicilio effettuata dalla parte presso il suddetto difensore.
Art. 285 c.p.c. · Art. 16-sexies Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 16-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 170 c.p.c.
Tutte le 35 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 4 parole tolte.
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 tolto: primo e terzo commaaggiunto: ....
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art285 · fonte del testo
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