Art. 221 c.p.c. — Modo di proposizione e contenuto della querela

[1]La querela di falso puo' proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finche' la verita' del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

[2]La querela deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione degli elementi e delle prove della falsita', e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

[3]E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 221 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21016/2026

    21 giugno 2026

    In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum; tuttavia, in caso di presentazione della querela di falso, anche nel processo tributario il giudice non è chiamato semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale rispetto al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione.

    Art. 221 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 39 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di giugno 2026, p. 263

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19483/2026

    12 giugno 2026

    In materia di contratti agrari, la dichiarazione contenuta nel contratto di affitto, con cui le parti, ai fini della validità degli accordi in deroga della durata legale, danno atto di essere state ritualmente assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, ha valore probatorio privilegiato, con la conseguenza che, per contestare la veridicità di tale attestazione, la parte non può dedurre prove orali dirette a dimostrare un'asserita mancanza di assistenza effettiva, ma ha l'onere di proporre una specifica azione di annullamento del contratto per vizi del consenso o, qualora ne ricorrano i presupposti, la querela di falso, restando altrimenti precluso il sindacato del giudice sulla sostanza dell'attività consultiva prestata dai rappresentanti sindacali firmatari.

    Art. 221 c.p.c. · Art. 1427 c.c. · Art. 45 Contratti agrari · Art. 2722 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 150

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18787/2026

    9 giugno 2026

    In tema di procura ad litem rilasciata nell'ambito di un procedimento penale, l'autenticazione della sottoscrizione del proprio assistito operata dal difensore, anche al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 122 c.p.p., conferisce alla procura, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., valenza di atto di fede privilegiata e, al fine di contestarne la genuinità e la riconducibilità all'imputato, non è sufficiente il disconoscimento della firma, ma occorre proporre querela di falso.

    Art. 221 c.p.c. · Art. 122 c.p.p.

    Rassegna di giugno 2026, p. 80

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10428/2026

    20 aprile 2026

    Il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, ex art. 355 c.p.c., non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'introduzione - ossia se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa - e, ove detta indagine abbia esito positivo, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, e la aveva decisa nel merito, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, senza rilevare la carenza di decisorietà del provvedimento gravato e la mancata rimessione al collegio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione).

    Art. 221 c.p.c. · Art. 225 c.p.c. · Art. 355 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 269 ↗

Tutte le 87 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art221 · fonte del testo