Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Capacità processuale

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

14 massime, da pronunce dal 3 aprile 2025 al 4 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

14 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22683/2026

    Comune - Rappresentanza legale - Spettanza al sindaco ex art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Conseguenze in punto di rappresentanza processuale - Limiti - Previsione statutaria della autorizzazione della Giunta o di un dirigente ex art. 6 TUEL.

    Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 il Sindaco è ex lege rappresentante legale dell'ente, sicché, in linea generale, non è richiesta alcuna autorizzazione della Giunta ai fini della proposizione dell'azione o della resistenza in giudizio; tuttavia, ove lo statuto - nell'esercizio dell'autonomia normativa di cui all'art. 6 TUEL - preveda espressamente tale autorizzazione, l'atto giuntale diviene necessario ai fini della legitimatio ad processum dell'organo titolare della rappresentanza.

    Rv. 679366-01Rassegna di luglio 2026, p. 74Art. 6 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 50 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 75 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22473/2026

    Curatore speciale

    Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato - Risoluzione - Nomina di curatore speciale - Omesso esercizio del relativo potere processuale - Rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado - Esclusione - Fondamento - Costituzione in appello del curatore speciale - Sanatoria del difetto di rappresentanza processuale - Sussistenza - Conseguenze - Decisione nel merito da parte del giudice di appello.

    Il comma 2 dell'art. 78 c.p.c. si riferisce ai casi in cui sorga un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimenti disciplinato da norme sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la parte non può esercitare direttamente i poteri che le norme le riconoscono, dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all'esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio; ne consegue che, in base al principio secondo il quale le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelle tassativamente indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 354 c.p.c. (oltre a quelle di cui al precedente art. 353 c.p.c.), il giudice di appello, in difetto della suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell'indicato conflitto, deve decidere la causa nel merito, rinnovando eventualmente gli atti nulli.

    Rv. 679132-01Rassegna di giugno 2026, p. 116Art. 78 c.p.c. · Art. 353 c.p.c. · Art. 354 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21883/2026

    In tema di condominio negli edifici, il conferimento della procura per proporre appello da parte dell'amministratore cessato dall'incarico per dimissioni esula dai poteri esercitabili in regime di prorogatio imperii ex art. 1129, comma 8, c.c., cosicché, ove il difetto di rappresentanza sia eccepito dalla controparte, non opera la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'appello e cassazione senza rinvio della sentenza pronunciata sul gravame.

    Classificata anche sotto: Comunione dei diritti reali

    Rv. 679122-01Rassegna di giugno 2026, p. 107Art. 1129 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 182 c.p.c. · Art. 382 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21054/2026

    Autorizzazione ad agire e contraddire › Società ed altri enti

    Procura rilasciata dal direttore della società esercente il servizio di riscossione - Eccezione tempestiva del difetto di rappresentanza - Conseguenze.

    Nel giudizio tributario instaurato a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, il difetto di legitimatio ad processum del direttore generale della società esercente il servizio di riscossione - conseguente alla mancata produzione della procura rilasciata in suo favore dal presidente della società stessa - può determinare, ove eccepito tempestivamente e in modo specifico dalla controparte, l'inammissibilità delle controdeduzioni depositate dal difensore dalla società di riscossione resistente, la cui procura sia stata rilasciata del predetto direttore generale, e ripercuotersi, quindi, sulla liquidazione delle spese in caso di soccombenza del contribuente, ma non comporta, di per sé, la nullità della sentenza, anche nella parte in cui si pronunci sulla legittimità della pretesa impositiva indicata nell'atto impositivo impugnato, a meno che la decisione non risulti fondata su eccezioni in senso stretto sollevate dalla parte carente di legittimazione processuale.

    Rv. 679187-01Rassegna di giugno 2026, p. 265Art. 75 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 12 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9020/2026

    Curatore speciale

    Nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c. - Interesse tutelato - Della parte rappresentata - Sussistenza - Di altre parti - Esclusione - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.

    La nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., per il caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, è diretta a tutelare esclusivamente un interesse della parte rappresentata e non anche quello di altre parti, sicché esse non sono legittimate a sollevare questioni su situazioni di conflitto di interesse relative a parti diverse, salvo che ricorra un loro interesse da manifestare in modo idoneo e che non può esaurirsi in una generica esigenza di garanzia del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato la contumacia di una società partecipata dalla ricorrente, omettendo la nomina di un curatore speciale per il conflitto di interessi creatosi, a seguito della sottoposizione ad amministrazione giudiziaria, per l'identità tra gli amministratori delle due società parti del rapporto controverso, rilevando che la partecipante aveva avanzato la richiesta non in quanto socia di maggioranza della partecipata, ma quale soggetto autonomo).

    Rv. 678847-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 157 ↗Art. 78 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5032/2026

    Sanatoria

    Difetto di autorizzazione ex art. 182, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009 - Autorizzazione intervenuta e prodotta nel corso del giudizio di appello - Sanatoria ex tunc - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

    Autorizzazione ad agire e contraddire

    Il mancato deposito dell'autorizzazione ad agire in giudizio nel termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009) è sanato ex tunc dalla produzione nel solo grado di appello dell'autorizzazione concessa nelle more del giudizio di secondo grado, realizzandosi l'ipotesi di rimessione in termini implicitamente richiesta con il deposito del provvedimento autorizzatorio, consentita - in base alla nuova formulazione dell'art. 153, comma 2 c.p.c. - anche a termine perentorio scaduto. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'autorizzazione, accordata dal g.t., alla proposizione di un'azione di impugnazione testamentaria proposta dall'amministratore di sostegno, richiesta e sollecitata nel termine assegnato dal giudice di primo grado).

    Rv. 678608-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 117 ↗Art. 153 c.p.c. · Art. 182 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3191/2026

    Autorizzazione ad agire e contraddire › Società ed altri enti

    Rito camerale di legittimità - Rappresentante del ricorrente - Legittimazione processuale - Eccezione - Memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

    Nel rito camerale del processo di cassazione, la contestazione relativa alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 c.p.c. non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente

    Rv. 677294-01Rassegna di febbraio 2026, p. 28 ↗Art. 75 c.c. · Art. 83 c.c. · Art. 182 c.c. · Art. 372 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27895/2025

    Autorizzazione ad agire e contraddire › Società ed altri enti

    Procura alle liti conferita da persona fisica non abilitata alla rappresentanza in giudizio della società - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita - Sanatoria ex tunc del difetto di legittimazione processuale - Sussistenza.

    Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), con efficacia retroattiva e con riguardo a tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato della rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta del falsus procurator.

    Rv. 676377-01Rassegna di ottobre 2025, p. 26 ↗Art. 75 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 125 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25498/2025

    Procuratore generale "ad negotia" - Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Persistenza della legittimazione ad processum in capo al rappresentato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

    Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistente legittimazione passiva della controricorrente, costituitasi in proprio nel giudizio di cassazione, benché nei gradi di merito fosse stata rappresentata da una procuratrice).

    Rv. 676347-01Rassegna di settembre 2025, p. 83 ↗Art. 1387 c.c. · Art. 1704 c.c. · Art. 1708 c.c. · Art. 77 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22779/2025

    Rappresentanza processuale della persona giuridica - Fonte del potere rappresentativo - Atto non soggetto a pubblicità legate - Contestazione - Onere di produzione della relativa documentazione - Rilevabilità d'ufficio del difetto di rappresentanza - Sussistenza - Sanatoria ex tunc.

    In tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l'onere di fornire la dimostrare della fonte di detti poteri rappresentativi, solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.

    Rv. 675967-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 92 ↗Art. 77 c.p.c. · Art. 182 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 220/1986Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 75 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti gli incidenti 254/1979 e 277/1983, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassum…

  • Sentenza n. 168/2023Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 75 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 1 e 13 della Convenzione delle Nazioni Unite…

  • Sentenza n. 220/2014Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 50 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento del CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e dell'AIDMA Onlus (Associazione italiana per i diritti del malato); 2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267…

  • Ordinanza n. 198/2006Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 78 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006. F.to: Annibale MARINI…

  • Ordinanza n. 206/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 75 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 19…

  • Sentenza n. 468/1992Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 75 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redat…

  • Ordinanza n. 605/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 75 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzio…

  • Ordinanza n. 41/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 75 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazz…

  • Sentenza n. 179/1974Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 182 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182, capoverso, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia