Corte di cassazione · Massimario

Procedimenti speciali

Voce 132 della classificazione del Massimario

46 massime, da pronunce dal 10 gennaio 2025 al 27 luglio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza44 massime
  • Procedimento per le controversie previdenziali (disposizioni particolari)1 massima
  • Scioglimento di comunioni1 massima

Massime della Corte di cassazione

46 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24061/2026

    Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza › Impugnazioni

    Art. 429, comma 1, c.p.c. - Decorrenza del termine lungo per impugnare - Data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione - Rilevanza - Tardiva registrazione nel sistema informatico - Irrilevanza - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza.

    Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termine lungo per impugnare la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, decorre dalla data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza, non rilevando né la sua tardiva registrazione nel sistema informatico, né la sua comunicazione, ove comunque effettuata, adempimento da curare solo nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, con fissazione di apposito termine per il deposito della decisione.

    Rv. 679594-01Rassegna di luglio 2026, p. 115Art. 133 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 429 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24034/2026

    Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza › Impugnazioni › Appello

    Giudizio tributario - Mancanza del ricorso in appello fra i documenti notificati a mezzo PEC - Deposito del ricorso - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Condizioni - Sanabilità attraverso costituzione dell'appellato.

    In tema di processo tributario, la mancata allegazione del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile della notifica telematica, non già di inesistenza, a condizione che il ricorso sia stato depositato in cancelleria ex art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che, in presenza di tali condizioni, la costituzione dell'appellato determina la sanatoria dell'atto per raggiungimento del suo scopo, in applicazione il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 679525-01Rassegna di luglio 2026, p. 146Art. 156 c.p.c. · Art. 53 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23214/2026

    Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza › Procedimento di primo grado › Sentenza › Dispositivo (lettura del)

    Rito del lavoro - Trattazione scritta - Provvedimento di fissazione contenente precisazione dell'adozione della decisione fuori udienza - Programma decisionale espressamente derogatorio dell’art. 437, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Eccezione della parte interessata con la nota telematica - Necessità - Omissione - Sanatoria.

    Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza › Procedimento di primo grado › Udienza di discussione

    Nel rito del lavoro, nel caso in cui, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, il giudice preannunci l'adozione di un programma decisionale derogatorio delle forme dell'art. 437, comma 1, c.p.c., la parte interessata è tenuta ad eccepire la nullità di tale procedimento decisionale con la nota telematica predisposta per la fissata udienza, ex art. 157, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può essere fatta valere in sede di impugnazione. (Nella specie, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta "emergenziale" innanzi la Corte d'appello prevedeva espressamente che la decisione sarebbe stata adottata "fuori udienza" e non, come richiesto dall'art. 437 c.p.c., con la pronuncia del dispositivo ed il suo deposito telematico lo stesso giorno).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Eccezione

    Rv. 679307-01Rassegna di luglio 2026, p. 78Art. 437 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 447-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23232/2026

    Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza

    In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il decreto di omologa - oggetto anche di una istanza di correzione rigettata - non si era consapevolmente discostato dalle conclusioni del perito ma era frutto di una interpretazione della domanda giudiziale volta ad individuare l'istanza amministrativa presentata per la prestazione richiesta).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 679500-01Rassegna di luglio 2026, p. 103Art. 445-bis c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 4 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomutiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 22781/2026

    Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza

    In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. nei confronti del decreto di omologa con cui il giudice, rilevata la mancanza di domanda in relazione all'accertamento dei requisiti sanitari per fruire di una specifica prestazione (nella specie la pensione di invalidità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971) - pur presenti nella relazione del consulente tecnico d'ufficio -, omette consapevolmente di pronunciarsi sul punto, stante l'inidoneità del provvedimento ad incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione giuridica sostanziale della parte, la quale può promuovere un ordinario giudizio di cognizione finalizzato al conseguimento di tale prestazione, rispetto al quale, l'infruttuoso esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, integra la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis, comma 2, c.p.c.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 679547-01Rassegna di luglio 2026, p. 100Art. 111 cost. · Art. 445-bis c.p.c. · Art. 445 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22500/2026

    Scioglimento di comunioni

    Giudizi di divisione - Richiesta di attribuzione di beni determinati - Proposizione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Limiti - Formulazione nella comparsa conclusionale - Inammissibilità - Fondamento.

    In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati può essere proposta per la prima volta in appello, poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio; essa, tuttavia, è inammissibile se formulata soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti, senza che sorga obbligo alcuno per il giudice di specifica motivazione in ordine ad essa.

    Rv. 679167-02Rassegna di giugno 2026, p. 117Art. 713 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 190 c.p.c. · Art. 345 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19894/2026

    Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza › Impugnazioni

    In tema di revocazione delle sentenze rese in controversie soggette a riti speciali, la disciplina propria del rito speciale si estende, ex art. 403, comma 2, c.p.c., anche al procedimento di revocazione e alle relative impugnazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata sulla revocazione di una decisione emessa, in sede di reclamo, in base al rito speciale di cui alla l. n. 92 del 2012, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della medesima legge, dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione di parte, se anteriore).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Revocazione (giudizio di)

    Rv. 679442-01Rassegna di giugno 2026, p. 201Art. 325 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 395 c.p.c. · Art. 403 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19521/2026

    Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza

    Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione di dissenso - Tempestiva introduzione del giudizio di opposizione - Omissione - Conseguenze.

    In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., nel caso in cui alla tempestiva dichiarazione di dissenso non faccia seguito l'introduzione del giudizio di merito nel termine di legge, tale dichiarazione perde efficacia, con la conseguenza che il giudice deve emettere decreto di omologa dell'accertamento peritale, avente i medesimi effetti di quello emesso a seguito di mancata contestazione e, pertanto, non ricorribile per cassazione, se non limitatamente alla statuizione sulle spese di lite.

    Rv. 679439-01Rassegna di giugno 2026, p. 199Art. 111 cost. · Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11421/2026

    Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza

    Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Ricorso in opposizione - Omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Concessione di termine per il rinnovo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

    In materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'omessa notifica del ricorso in opposizione, tempestivamente depositato, ai sensi del comma 6, e del decreto di fissazione di udienza, non determina alcuna decadenza, non essendo previsto un termine perentorio e stante la natura non impugnatoria del giudizio che si instaura a seguito della dichiarazione di dissenso, né, dunque, l'improcedibilità del ricorso, potendo, invece, dar luogo alla concessione di un termine, perentorio, per il rinnovo della notifica.

    Rv. 678741-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 326 ↗Art. 445-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10930/2026

    Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza › Impugnazioni › Appello › Udienza di discussione

    Rito del lavoro - Fase emergenziale - Art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. con l. n. 77 del 2020 - Sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

    Nel processo del lavoro, anche nella fase emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte, ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è ammissibile a condizione che siano garantiti, in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il rigetto, in primo grado, della richiesta di svolgimento in presenza dell'udienza ex art. 420 c.p.c., per essere stata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze di allegazione e prove nel ricorso, aveva determinato la radicale obliterazione della fase propriamente orale, ricomprendente l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, con conseguente impedimento in radice della prova).

    Rv. 678763-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 321 ↗Art. 127-ter c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 421 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

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    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma…

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  • Sentenza n. 59/2021Illegittimità dichiarata

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    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma…

  • Sentenza n. 335/2004Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 287 c.p.c.

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    Dichiarato illegittimo: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995. Il Presidente: C…

  • Sentenza n. 196/1993Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 442 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali…

  • Sentenza n. 156/1991Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 442 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore…

  • Sentenza n. 36/1991Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il reda…

  • Sentenza n. 558/1989Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato; Dichiara - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegitt…

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  • Sentenza n. 8/2023Questione infondata

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    Questione giudicata su: Art. 83 cura italia

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  • Sentenza n. 89/2021Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, numero 4), del codice di procedura civile e 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54…

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    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili gli interventi di N. S., G. T., C. S. ed E. S., nei giudizi aventi ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Siena con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenz…

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  • Ordinanza n. 269/2020Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 83 cura italia

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 april…

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    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi a…

  • Ordinanza n. 92/2019Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 416 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414, 415 e 416 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Sentenza n. 93/2018Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018. F.to…

  • Sentenza n. 86/2018Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come sostituito dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di ri…

  • Ordinanza n. 19/2018Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma,…

  • Sentenza n. 123/2017Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dall'Adunanza…

  • Ordinanza n. 72/2016Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, e dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tri…

  • Ordinanza n. 275/2015Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondr…

  • Sentenza n. 78/2015Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, dal Tribunale ordinario di Milano - sezione nona civile e dallo stesso Tribunale, sezione…

  • Sentenza n. 243/2014Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 445-bis c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445-bis, settimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 27, comma 1, lettera f), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - dal…

  • Ordinanza n. 205/2014Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, pr…

  • Ordinanza n. 298/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 360 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005,…

  • Ordinanza n. 77/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006. F.to: Annibale MARINI, Pr…

  • Ordinanza n. 317/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 429 c.p.c. · Art. 420 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così…

Se ne mostrano 30 su 103: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia