Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Competenza civile

Regolamento di competenza

Sottovoce della voce 044 nella classificazione del Massimario

41 massime, da pronunce dal 25 gennaio 2025 al 26 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

41 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24044/2026

    Conflitto (regolamento d'ufficio)

    Minori ucraini temporaneamente presenti in Italia - Attribuzione dello status di minori rifugiati - Protezione nazionale del paese di origine - Cedevolezza rispetto alla protezione internazionale - Sussistenza - Misure di protezionale nazionale assunte - Inefficacia sopravvenuta.

    In tema di minori ucraini temporaneamente presenti sul territorio italiano nel contesto di un Piano di permanenza temporanea concordato tra Stati, la protezione nazionale del Paese di origine attribuita al minore temporaneamente presente in Italia per sfuggire al conflitto bellico in corso in Ucraina cede ove sopraggiunga la protezione internazionale con l'attribuzione dello status di minore rifugiato, e le misure di protezione nazionale già assunte, volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro nel Paese di origine, sono viziate da inefficacia sopravvenuta.

    Classificata anche sotto: Costituzione della Repubblica

    Rv. 679605-01Rassegna di luglio 2026, p. 24Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioniDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24044/2026

    Conflitto (regolamento d'ufficio)

    In tema di minori ucraini presenti temporaneamente sul territorio nazionale ai quali sia stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, un tutore internazionale dal Console ucraino, in caso di conflitto di interessi tra questi e il minore riguardante l'esercizio dei poteri della tutela, la competenza alla nomina del curatore spetta, in primo luogo, al Console e soltanto ove egli non eserciti le sue prerogative in materia, oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano, in via sussidiaria, al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari ed interessi, dovendosi garantire la realizzazione del miglior interesse del minore in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di una simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano della nomina consolare, verificando che non sussistano gli impedimenti di cui all'art 23 della citata Convenzione dell'Aja; la competenza alla nomina del curatore speciale spetta, invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.

    Classificata anche sotto: Assistenza ai minori · Costituzione della Repubblica

    Rv. 679605-02Rassegna di luglio 2026, p. 25Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni · Art. 343 c.c. · Art. 360 c.c. · Art. 2 Diritto internazionale privato e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23430/2026

    Impugnazione di pronuncia resa sulla competenza e sul merito - Allegazione di carenza di potestas iudicandi in violazione dell'art. 48 c.p.c. - Ammissibilità del regolamento - Esclusione - Deducibilità in fase di gravame - Sussistenza.

    La censura con la quale viene dedotto che il giudice, pronunciandosi sulla competenza e sul merito, ha esorbitato i limiti della propria potestas iudicandi, in violazione dell'art. 48 c.p.c., non è deducibile con il regolamento di competenza, ancorché nelle forme di cui all'art. 43 c.p.c., ma va proposta al giudice di merito competente per il gravame.

    Rv. 679044-01Rassegna di luglio 2026, p. 47Art. 43 c.p.c. · Art. 48 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21182/2026

    Sentenza del giudice di pace dichiarativa di incompetenza - Appello al tribunale - Fondatezza della censura - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento - Regolamento di competenza avverso la sentenza di appello - Cassazione della sentenza - Rimessione al giudice d'appello - Sussistenza.

    L'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., poiché il comma 3 dell'art. 353 c.p.c., che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il Pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 89 della l. 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto, quando il giudice d'appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata in sede di regolamento di competenza, la Corte di cassazione, previa declaratoria di competenza in favore del giudice di primo grado, deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.

    Rv. 679294-01Rassegna di giugno 2026, p. 102Art. 7 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 46 c.p.c. · Art. 47 c.p.c. e altri 5Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20945/2026

    Regolamento di competenza - Ricorso incidentale proposto dall'intimato - Inammissibilità - Lettura costituzionalmente orientata dell’art. 47, quinto comma, c.p.c. - Richiesta nella memoria difensiva di esaminare l’eccezione di incompetenza proposta dinanzi al giudice di merito - Ammissibilità - Fondamento.

    Nel regolamento di competenza, la parte resistente, vittoriosa sulla questione di competenza per territorio derogabile per essere stata accolta la sua eccezione subordinata, pur non potendo proporre ricorso incidentale, può chiedere, con la memoria difensiva, alla Corte di cassazione - in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47, ult. comma, c.p.c. e tenuto conto dei poteri della stessa Corte in relazione alla questione di competenza devolutale col regolamento -, per l'ipotesi in cui il ricorso risulti fondato, di esaminare ed accogliere l'eccezione di incompetenza proposta in via principale e disattesa dal giudice di merito, al fine di mantenerne ferma la statuizione, risultando, altrimenti, impossibile per la parte (stante la sua carenza d'interesse) censurare la decisione stessa, benché potenzialmente suscettibile di pregiudicarla in via definitiva, seppur solo sulla competenza.

    Rv. 678613-01Rassegna di giugno 2026, p. 162Art. 47 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 43 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19331/2026

    Art. 38 c.p.c.

    (come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d’ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. - Controdeduzioni delle parti al rilievo officioso o all'eccezione di incompetenza - Memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. - Convenuto eccipiente - Limiti. In tema di competenza, a seguito della modifica dell'art. 38 c.p.c. (intervenuta con il d.lgs. n. 164 del 2024 per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023), il giudice è tenuto a rilevare la propria incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, già con il decreto emanato a seguito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e, mentre entrambe le parti hanno la possibilità di controdedurre, con le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., sia sul rilievo officioso che sull'eccezione di incompetenza, il convenuto non può in tale sede, a pena di inammissibilità, ampliare l'ambito dell'eccezione già sollevata in comparsa di risposta.

    Rv. 679159-01Rassegna di giugno 2026, p. 146Art. 3 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 · Art. 28 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 164 c.p.c. e altri 4Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17675/2026

    Comunicazioni e notificazioni

    Regolamento di competenza - Provvedimento con natura sostanziale di sentenza - Provenienza da organo munito di potestas iudicandi - Necessità - Fattispecie.

    E' inammissibile il regolamento di competenza contro un provvedimento privo della natura sostanziale di sentenza in quanto proveniente da un organo (nella specie, il giudice istruttore nell'ambito di una controversia attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale), istituzionalmente carente di poteri decisori.

    Rv. 678592-01Rassegna di giugno 2026, p. 26Art. 42 c.p.c. · Art. 50-bis c.p.c. · Art. 50-quater c.p.c. · Art. 177 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14206/2026

    Incompetenza per territorio del giudice dell’esecuzione forzata - Sollecitazione esercizio potere ufficioso del giudice - Effetti - Eccezione della parte esecutata - Deduzione di un vizio formale - Qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi - Conseguenze.

    L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Opposizioni

    Rv. 677957-01Rassegna di maggio 2026, p. 153 ↗Art. 28 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 486 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14031/2026

    In tema competenza civile, nelle ipotesi di conflitto negativo, l'errore del giudice successivamente adito - il quale, invece di elevare conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., dichiari a sua volta la propria incompetenza - rimane assorbito, in seguito alla proposizione del regolamento di competenza a cura della parte interessata (alla quale non può disconoscersi la facoltà di denunciare il conflitto), dall'attività diretta ad indicare il giudice competente, spettante alla Corte di Cassazione.

    Rv. 678422-01Rassegna di maggio 2026, p. 148 ↗Art. 45 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11594/2026

    Ingiunzione fiscale - Affidamento in concessione del servizio idrico - Società in house - Articolazione interna dell’ente pubblico - Opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Giudice territorialmente competente - Individuazione ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento - Ufficio che ha emesso l’ingiunzione - Coincidenza con la sede legale della società in house - Esclusione - Riferimento alla sede dell’articolazione interna dell’ente che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione - Necessità - Fondamento.

    In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora il servizio idrico integrato venga affidato in concessione a società in house - equiparabili ad un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite - le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale, proposte con l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, vanno introdotte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione (la sede amministrativa della società), e non al giudice nella cui circoscrizione la società in house ha la sede legale, atteso che il termine "ufficio" di cui al predetto comma 2 indica l'organo che ha compiuto l'attività, non la sede della persona giuridica.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte

    Rv. 677929-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 183 ↗Art. 2 Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato · Art. 3 Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato · Art. 32 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 38 c.p.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 41/2006Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Sentenza n. 92/2026Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 45 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Piacenza, sezione civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo…

  • Sentenza n. 96/2024Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 171-bis c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis cod. proc. civ., sollevate, in riferimen…

  • Sentenza n. 87/2021Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della C…

  • Sentenza n. 268/2020Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Rom…

  • Ordinanza n. 93/2016Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 38 c.p.c. · Art. 28 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in combinato disposto con gli artt. 28 e 38…

  • Sentenza n. 157/2014Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio…

  • Ordinanza n. 261/2013Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117…

  • Ordinanza n. 35/2013Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 645 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

  • Ordinanza n. 304/2012Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 339 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005…

  • Ordinanza n. 163/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 645 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza in epigrafe. C…

  • Ordinanza n. 407/2008Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 645 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte cost…

  • Ordinanza n. 314/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Co…

  • Ordinanza n. 249/2008Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 645 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Patti,…

  • Ordinanza n. 18/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 645 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale…

  • Ordinanza n. 449/2007Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 46 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 353 e 354 del codice di procedura civile (anche in combinato disposto con l'art. 46 del codice di procedura civile) e dell'art. 46 del codice di procedura civile (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 del codice di procedura civile) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 dell…

  • Ordinanza n. 405/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente…

  • Ordinanza n. 34/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 645 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007. F.to: Giovanni Mar…

  • Ordinanza n. 26/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 39 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.…

  • Ordinanza n. 429/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 183 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo e 183 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma…

  • Ordinanza n. 154/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 645 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, 647 e 165 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 april…

  • Ordinanza n. 132/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 295 c.p.c. · Art. 279 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presid…

  • Ordinanza n. 182/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 295 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 295 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente…

  • Ordinanza n. 153/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

  • Ordinanza n. 69/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 46 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il…

  • Ordinanza n. 585/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 46 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000. Il Presidente: Santosuo…

  • Ordinanza n. 239/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 645 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova e dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe…

  • Ordinanza n. 152/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 645 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione dal pretore di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Ordinanza n. 87/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 645 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 641, primo comma, e 645, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22…

  • Ordinanza n. 128/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 38 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Cassino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999. Il Presidente: Granata Il redatt…

Se ne mostrano 30 su 47: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia