Art. 445 c.p.c. — Consulente tecnico

[1]Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.

[2]Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo 424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973

LavoroVersione 0.1

Ricorso per accertamento tecnico preventivo previdenziale

Ricorso ex art. 445-bis c.p.c. al tribunale in funzione di giudice del lavoro per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie in materia di invalidità civile, handicap e prestazioni della l. 222/1984: domanda amministrativa e procedibilità, infermità e documentazione sanitaria, quesiti per il consulente, dichiarazione dell’art. 152 disp. att. e procura in calce.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 445 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 22781/2026

    6 luglio 2026

    In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. nei confronti del decreto di omologa con cui il giudice, rilevata la mancanza di domanda in relazione all'accertamento dei requisiti sanitari per fruire di una specifica prestazione (nella specie la pensione di invalidità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971) - pur presenti nella relazione del consulente tecnico d'ufficio -, omette consapevolmente di pronunciarsi sul punto, stante l'inidoneità del provvedimento ad incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione giuridica sostanziale della parte, la quale può promuovere un ordinario giudizio di cognizione finalizzato al conseguimento di tale prestazione, rispetto al quale, l'infruttuoso esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, integra la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis, comma 2, c.p.c.

    Art. 445 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 445-bis c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 100

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2187/2026

    2 febbraio 2026

    La sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l'art. 395 c.p.c. consente d'impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall'errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l'appello, capace di assorbire anche l'errore revocatorio.

    Art. 445 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 91 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 74 parole tolte, 52 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 429, sospende il processo affinche' abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito specialeaggiunto: Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.

tolto: Nel pronunciare il provvedimento di cui al comma precedente, il collegio puo' disporre che il giudizio venga riassunto davanti al giudice istruttore per il compimento dei nuovi atti di istruzione che siano necessariaggiunto: Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo 424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art445 · fonte del testo