Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Eccezione

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

11 massime, da pronunce dal 18 aprile 2025 al 14 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

11 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23214/2026

    Nel rito del lavoro, nel caso in cui, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, il giudice preannunci l'adozione di un programma decisionale derogatorio delle forme dell'art. 437, comma 1, c.p.c., la parte interessata è tenuta ad eccepire la nullità di tale procedimento decisionale con la nota telematica predisposta per la fissata udienza, ex art. 157, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può essere fatta valere in sede di impugnazione. (Nella specie, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta "emergenziale" innanzi la Corte d'appello prevedeva espressamente che la decisione sarebbe stata adottata "fuori udienza" e non, come richiesto dall'art. 437 c.p.c., con la pronuncia del dispositivo ed il suo deposito telematico lo stesso giorno).

    Classificata anche sotto: Procedimenti speciali

    Rv. 679307-01Rassegna di luglio 2026, p. 78Art. 437 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 447-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18585/2026

    L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto thema decidendum, suscettibile di essere eseguita senza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di integrazione, con la conseguenza che l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto chieda che una eventuale sua condanna sia contenuta "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti " è inammissibile e, come tale, da considerare come non proposta, restando precluso, nel giudizio di appello, discutere dell'estensione della copertura assicurativa.

    Classificata anche sotto: Assicurazione › Assicurazione della responsabilità civile

    Rv. 679038-01Rassegna di giugno 2026, p. 135Art. 115 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1905 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16264/2026

    Cause identiche - Primo atto di citazione notificato, ma non iscritto a ruolo - Secondo atto di citazione notificato e iscritto a ruolo - Individuazione del criterio di prevenzione - Criteri - Conseguenze - Tempestività dell’eccezione di prescrizione.

    Nell'ipotesi di due cause identiche pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di cui la prima sia stata introdotta mediante notificazione dell'atto di citazione, ma non iscritta a ruolo, e la seconda con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, ai fini dell'individuazione del giudizio preveniente, occorre considerare che la pendenza della lite e la prevenzione si determinano con la notificazione dell'atto introduttivo, anche se non seguita dall'iscrizione a ruolo, sicché le eccezioni, tra cui quella di prescrizione, sollevate nel giudizio preveniente devono ritenersi tempestive.

    Rv. 678217-01Rassegna di maggio 2026, p. 171 ↗Art. 39 c.p.c. · Art. 273 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9332/2026

    L'eccezione di decadenza dall'azione di revocazione della donazione per ingratitudine necessita dello scrutinio di fatti e prove, in quanto è così dedotto un fatto estintivo, quale il decorso del tempo, che è oggetto di accertamento giudiziale al pari dei fatti costitutivi allegati dall'attore; il contrapposto onere probatorio gravante sulle parti, pertanto, si presta ad una piena istruttoria e l'eccezione non può essere valutata solo in base al contenuto degli atti di parte.

    Classificata anche sotto: Donazione

    Rv. 678886-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 159 ↗Art. 801 c.c. · Art. 802 c.c. · Art. 2908 c.c. · Art. 2967 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3056/2026

    Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. - Azione revocatoria ordinaria - Applicabilità - Eccezione in senso stretto - Preclusioni processuali - Sussistenza - Fattispecie.

    L'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall., è applicabile anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare in virtù dell'art. 66 l.fall. o anche solo proseguita ai sensi dell'art. 2901 c.c. ed integra un'eccezione in senso stretto che, come tale, è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale, che aveva ritenuto tardiva l'eccezione relativa all'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall., in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale).

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Conservazione della garanzia patrimoniale

    Rv. 677508-01Rassegna di febbraio 2026, p. 26 ↗Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30820/2025

    Tempestiva presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c. - Incidenza sul solo quantum - Sussistenza - Deduzione della sua tardività - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Ragioni.

    In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, poiché la tempestiva presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c. incide sul solo quantum della pretesa, ma non anche sull'an, e la sua inosservanza non costituisce fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, la deduzione della tardività di tale presentazione non può qualificarsi come eccezione in senso stretto, da proporsi nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., ma come una mera difesa.

    Classificata anche sotto: Successioni "mortis causa" › Disposizioni generali

    Rv. 676980-02Rassegna di novembre 2025, p. 56 ↗Art. 498 c.c. · Art. 499 c.c. · Art. 502 c.c. · Art. 167 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22102/2025

    Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Invalidità

    Rv. 675454-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 242 ↗Art. 1421 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 366 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21824/2025

    L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto tema in decisione, suscettibile di essere posta in esecuzione senza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di integrazione; ne consegue che non è ammissibile - e giustamente il giudice non la prende in esame - l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto si limita a chiedere che una eventuale sua condanna sia contenuta "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti".

    Classificata anche sotto: Assicurazione › Assicurazione della responsabilità civile · Provvedimenti del giudice civile

    Rv. 675450-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 235 ↗Art. 112 c.p.c. · Art. 474 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16407/2025

    Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Valutazione di tempestività nel giudizio separato - Presupposti - Restituzione in termine - Esclusione - Fondamento.

    In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina.

    Rv. 674779-01Rassegna di giugno 2025, p. 97 ↗Art. 103 c.p.c. · Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 180 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15589/2025

    Eccezione di intervenuta transazione - Qualificazione come eccezione in senso stretto - Esclusione - Conseguenze.

    La eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis".

    Rv. 675393-01Rassegna di giugno 2025, p. 81 ↗Art. 1965 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 115 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 389/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 619, 163, numero 7, 164, primo comma, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…

  • Ordinanza n. 46/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

  • Ordinanza n. 351/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 115 c.p.c. · Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3,…

  • Ordinanza n. 283/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.…

  • Ordinanza n. 461/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 167 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Milano e dal giudice…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia