Art. 31 c.p.c. — Cause accessorie

[1]La domanda accessoria puo' essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinche' sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)).90

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Testo vigente dal 18 luglio 1998

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 31 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17984/2026

    4 giugno 2026

    In caso di cumulo della domanda di divisione dell'asse ereditario e della domanda di revocatoria ordinaria avente a oggetto atti di disposizione di beni ereditari, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo di apertura della successione, ai sensi dell'art. 22 c.p.c., qualora l'azione revocatoria sia diretta alla ricostituzione della massa ereditaria e si ponga in rapporto di accessorietà rispetto alla domanda di divisione, della quale costituisce antecedente logico- giuridico e strumentale. (In applicazione del principio, la S.C., ha ritenuto attratta al foro successorio la domanda revocatoria formulata dalla parte attrice diretta alla ricostituzione della massa ereditaria che si assumeva lesa dalle azioni dei convenuti).

    Art. 31 c.p.c. · Art. 22 c.p.c. · Art. 40 c.p.c. · Art. 713 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 76

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5856/2026

    15 marzo 2026

    In tema di sezione specializzata in materia di impresa, l'attrazione di competenza, ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza della connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., per cui non sussiste fra l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci della società fallita introdotta dalla procedura ex art. 146 l.fall. e l'azione revocatoria o di declaratoria di nullità o di simulazione avanzata davanti al tribunale fallimentare.

    Art. 31 c.p.c. · Art. 3 Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello · Art. 32 c.p.c. · Art. 34 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 50 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30198/2025

    16 novembre 2025

    In tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest'ultimo, la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o l'altra delle cause connesse.

    Art. 31 c.p.c. · Art. 413 c.p.c. · Art. 29 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

    Rassegna di novembre 2025, p. 106 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26537/2025

    1 ottobre 2025

    L'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinazione o forte (art. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario (salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità di proporre cumulativamente più domande - soggette a riti diversi - connesse solo soggettivamente ex artt. 33 o 103 c.p.c..

    Art. 31 c.p.c. · Art. 32 c.p.c. · Art. 34 c.p.c. · Art. 35 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 76 ↗

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 luglio 1998. 28 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Puo' tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materiaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art31 · fonte del testo