Art. 24 — Trattamento economico (Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro ((dell'economia e delle finanze)). Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non puo' essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione e' determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personali dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186.

Testo vigente dal 22 giugno 2017

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 20482/2026

    17 giugno 2026

    In tema di vincoli posti, ex art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto a quella integrativa, la disposizione di cui all'art. 8, comma 3, del d.l. n. 25 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 69 del 2025, che fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle Regioni in adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha efficacia sanante di atti interni adottati dalla Regione Campania in applicazione di leggi regionali (nella specie, gli artt. 2 l.r. Campania n. 20 del 2002 e 1, comma 1, l.r. Campania n. 25 del 2003, ratione temporis vigenti, modificative dell'art. 58 l.r. Campania n. 10 del 2001, relative al trattamento accessorio del personale assegnato ad organi e strutture del Consiglio regionale), già dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 146 del 2019, restando tali atti interni radicalmente nulli, non potendo una disposizione di sanatoria, di stretta e rigorosa interpretazione, estendersi fino a neutralizzare gli effetti della declaratoria di incostituzionalità (e del relativo giudicato costituzionale) né a conservare efficacia a provvedimenti dipendenti da norme espunte dall'ordinamento.

    Art. 24 · Art. 3 Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche · Art. 8 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni · Art. 40 TU pubblico impiego

    Rassegna di giugno 2026, p. 207

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 28902/2025

    1 novembre 2025

    In tema di trattamento economico spettante al dirigente comandato, ai sensi dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione utilizzatrice deve rimborsare a quella di appartenenza il trattamento fondamentale e sostenere integralmente quello accessorio che, in quanto correlato alla natura delle attività effettivamente espletate, deve tenere conto delle modalità del rapporto di servizio, con la conseguenza che il dirigente non conserva il trattamento accessorio connesso all'attribuzione dell'incarico ricoperto presso l'ente comandante, atteso che, nel periodo del comando, le responsabilità attribuite, i risultati conseguiti e le funzioni ricoperte - cui va parametrato il trattamento economico ex art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono quelle svolte presso l'utilizzatore. (Principio affermato con riguardo all'incarico di dirigente medico di struttura complessa, in relazione al disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. dell'8.6.2000).

    Art. 24 · Art. 70 TU pubblico impiego · Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Rassegna di novembre 2025, p. 93 ↗

Tutte le 18 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2009 al 22 giugno 2017. 8 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art24 · fonte del testo