Art. 117 cost.

[1]La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

[2]Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  • a)politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
  • b)immigrazione;
  • c)rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  • d)difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  • e)moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; ((armonizzazione dei bilanci pubblici;)) perequazione delle risorse finanziarie; ((19))
  • f)organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  • g)ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • h)ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  • i)cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  • l)giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • m)determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • n)norme generali sull'istruzione;
  • o)previdenza sociale;
  • p)legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  • q)dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  • r)pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  • s)tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

[3]Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; ((. . .)) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. ((19))

[4]Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

[5]Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

[6]La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

[7]Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

[8]La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

[9]Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte di cassazione

27 pronunce che riguardano l’art. 117 cost., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. pen., Sez. Un., ord. n. 28647/2026

    29 luglio 2026

    PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

    Art. 117 cost. · Art. 131-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24123/2026

    27 luglio 2026

    La controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di canoni correlati all'occupazione di beni demaniali tramite infrastrutture di telecomunicazioni spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, alla luce della riserva di legge di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - intesa come rinvio a una fonte legislativa di provenienza statale - è sottratto all'ente territoriale qualunque potere di determinazione di detti canoni, sicché viene in rilievo una pretesa di carattere meramente patrimoniale, in cui ogni statuizione sull'an debeatur è condizionata dalla constatazione dell'assenza di uno specifico potere di intervento ad opera della parte pubblica, dovendo, perciò, essere disapplicati gli atti amministrativi che illegittimamente ne prevedano il pagamento.

    Art. 117 cost. · Art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche

    Rassegna di luglio 2026, p. 27

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18897/2026

    10 giugno 2026

    Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della l. n. 212 del 2000, così come modificato dall'art. 13 bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. con modd. dalla legge n. 108 del 2025, sotto il profilo del contrasto con gli artt. 14 e 117, comma 1, Cost. e con l'art. 8 CEDU, nella parte in cui, con salvezza degli atti precedenti, consente che l'accesso fiscale in loco possa svolgersi senza un'autorizzazione giudiziaria preventiva, in quanto - alla luce di Corte Edu 11 dicembre 2025, Agrisud 2014 s.r.l. semplificata e altri c. Italia - la mancanza di intervento preventivo dell'autorità giudiziaria può, da un lato, essere compensata da altre garanzie effettive e adeguate contro gli abusi e, dall'altro, la nozione di "domicilio" che rileva deve restrittivamente intendersi come luogo di privata dimora, con esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come pure dei locali commerciali e dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività professionali, a meno che non siano anche utilizzati quali luoghi di privata dimora.

    Art. 117 cost. · Art. 14 cost. · Art. 12 Statuto del contribuente · Art. 13-bis Disposizioni urgenti in materia fiscale

    Rassegna di giugno 2026, p. 237

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16134/2026

    25 maggio 2026

    In tema di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, previsto dall'art. 24 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni del 18 ottobre 1989, ratificata con l. n. 459 del 1992, si applica anche nell'ipotesi in cui il contribuente omette di presentare la dichiarazione in Italia od omette di indicare in essa i redditi prodotti all'estero, non potendo l'art. 165, comma 8, TUIR porsi in contrasto o limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie atteso che lo stesso ordinamento interno, anche mediante le disposizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 169 TUIR, riconosce, in conformità all'art. 117, comma 1, Cost., la prevalenza delle norme pattizie più favorevoli al contribuente.

    Art. 117 cost. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 165 t.u.i.r. · Art. 169 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 265 ↗

Tutte le 9156 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 182/2026

    Parametro
    3 novembre 2026

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 707, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), nella parte in cui, dopo le parole «da assicurare,», non dispone «previa intesa in sede di Conferenza unificata, »; 2) dichiara l'illegitti…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 183/2026

    Parametro
    3 novembre 2026

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione siciliana 30 gennaio 2026, n. 3 (Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e o), della Costituzione e agli artt. 14, lettera g), e 17, lettere f) e h…

    Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 179/2026

    Parametro
    2 novembre 2026

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera a), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione…

    Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (97)

Se ne mostrano 10 su 97, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117