Art. 1219 c.c. — Costituzione in mora

[1]Il debitore e' costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

[2]Non e' necessaria la costituzione in mora:

  • 1)quando il debito deriva da fatto illecito;
  • 2)quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
  • 3)quando e' scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 1219 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19975/2026

    15 giugno 2026

    In tema di trasporto aereo, la compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 Reg. CE n. 261 del 2004, integra una obbligazione liquida ed esigibile, giacché il diritto all'indennizzo sorge ope legis e dà luogo ad un credito ab initio determinato o determinabile in misura fissa che prescinde dalla prova di un danno effettivo e individuale, con la conseguenza che gli interessi moratori decorrono automaticamente, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., dal momento della verificazione del fatto generatore, coincidente con il ritardo aereo, e sono dovuti nella misura dell'art. 1284, comma 4, c.c., ben potendo il debitore operare la necessaria valutazione economica sui rischi e determinarsi ad adempiere spontaneamente senza attendere una quantificazione giudiziale.

    Art. 1219 c.c. · Art. 1284 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 155

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12417/2026

    3 maggio 2026

    In materia di riscossione dei tributi locali, l'atto di precetto, benché estraneo al procedimento tipico di riscossione mediante ingiunzione fiscale, di cui al r.d. n. 639 del 1910, e non necessario quale fase dell'esecuzione fiscale, è idoneo a interrompere la prescrizione, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., qualora contenga una chiara intimazione ad adempiere ed esprima la volontà dell'ente creditore di conseguire il pagamento, assumendo funzione di costituzione in mora.

    Art. 1219 c.c. · Art. 2953 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 480 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 222 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9851/2026

    16 aprile 2026

    Alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990, con la conseguenza che le obbligazioni delle ASL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la ASL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la ASL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria.

    Art. 1219 c.c. · Art. 1182 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 262 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31340/2025

    1 dicembre 2025

    In caso di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo gli interessi decorrono, di regola, dalla data della relativa pronuncia, momento in cui il credito viene accertato nell'an e nel quantum e diviene, pertanto, liquido ed esigibile, salva la prova che sia divenuto tale in data anteriore, dovendosi comunque escludere che la predetta opposizione possa configurare un'ipotesi di mora ex re.

    Art. 1219 c.c. · Art. 645 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 85 ↗

Tutte le 67 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1219 · fonte del testo