Corte di cassazione · Massimario

Igiene e sanità pubblica

Voce 097 della classificazione del Massimario

56 massime, da pronunce dal 5 gennaio 2025 al 21 luglio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 56ª delle 56 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11630/2025

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Personale dipendente › A rapporto convenzionale

    Medico specialista convenzionato - Assunzione in via preferenziale come medico specialista ambulatoriale - Computo dell'anzianità pregressa - Assimilabilità al rapporto di pubblico impiego - Esclusione - Fondamento.

    Il medico convenzionato con il SSN, assunto in via preferenziale come medico specialista ambulatoriale, non ha diritto al computo, a fini economici, del pregresso servizio svolto in regime di convenzione, perché le relative prestazioni non sono assimilabili a quelle rientranti nel pubblico impiego, essendo svolte nell'ambito di un rapporto privo del requisito della subordinazione.

    Rv. 675539-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 282 ↗Art. 8 Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari · Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10645/2025

    Sanità dell'ambiente › Igiene del suolo e dell'abitato

    In tema di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disposizione di cui all'art. 202, comma 4, del d.l.gs. n. 152 del 2006 ("gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio") non integra gli estremi di una norma imperativa ed inderogabile, tale da determinare una "nullità virtuale" per il caso di sua violazione, giacché i principi di "sussidiarietà verticale" e "differenziazione" consentono che l'esigenza espressa dal medesimo comma 4 del citato art. 202 e l'interesse pubblico alla gestione integrata dei rifiuti siano perseguiti mercé l'utilizzo di forme contrattuali anche diverse dal comodato.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Invalidità

    Rv. 674512-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 42 ↗Art. 1418 c.c. · Art. 118 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10316/2025

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Personale dipendente › A rapporto convenzionale

    Personale sanitario - Rapporti di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria instaurati ai sensi della l. n. 740 del 1970 - Trasferimento al S.S.N. ex d.p.c.m. del 1° aprile 2008 - Rideterminazione del compenso orario - Atto unilaterale delle A.S.L. - Esclusione - Necessità di una negoziazione collettiva - Sussistenza - Blocco delle procedure negoziali - Applicabilità.

    In tema di rapporti di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria instaurati ai sensi della l. n. 740 del 1970, la rideterminazione del compenso orario del personale sanitario trasferito ex lege al Servizio Sanitario Nazionale ex art. 3, comma 4, del d.p.c.m. del 1° aprile 2008, non può essere operata con atto unilaterale delle A.S.L. ma deve essere oggetto di contrattazione, con la conseguenza che è assoggettata al blocco delle procedure negoziali previsto dall'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, e successivi provvedimenti di proroga.

    Rv. 674784-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 264 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1881/2025

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Personale dipendente

    Sospensione del dipendente per inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19 - Art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021 ratione temporis vigente - Concorrenza con altra legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa - Principio della c.d. priorità della causa sospensiva - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di ASL già assente dal lavoro per malattia).

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 673670-01Rassegna di gennaio 2025, p. 108 ↗Art. 4 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubbliciDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 127/2025

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Organi

    Direttore generale di un'azienda sanitaria - Decadenza dall'incarico ex art. 3-bis, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. modif., applicabile ratione temporis - Inadempimento - Criterio di apprezzamento - Mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali - Automatismo - Esclusione - Diligenza professionale - Valutazione - Necessità.

    Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Adempimento

    Rv. 673438-01Rassegna di gennaio 2025, p. 95 ↗Art. 3-bis Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 2230 c.c. · Art. 1176 c.c. · Art. 1453 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 127/2025

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Organi

    Direttore generale di un'azienda sanitaria - Art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con l. n. 135 del 2012 - Interpretazione - Quiescenza in corso di rapporto - Conseguenze - Automatica cessazione dall'incarico - Esclusione.

    L'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con l. n. 135 del 2012, non può essere interpretato nel senso che l'intervenuta quiescenza del direttore generale in corso di rapporto determina la cessazione ope legis dell'incarico.

    Rv. 673438-02Rassegna di gennaio 2025, p. 95 ↗Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e aprile/maggio 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia