Art. 2094 c.c. — Prestatore di lavoro subordinato

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1973, n. 877

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La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente".

Testo vigente dal 20 gennaio 1974

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 2094 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20934/2026

    20 giugno 2026

    Ai medici convenzionati non è estensibile la disciplina, dettata dal CCNL per il personale non dirigenziale del Comparto Sanità, relativa al diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per l'attività di vestizione e svestizione degli indumenti di servizio (cd. tempo tuta), trattandosi di istituto che presuppone la eterodirezione ed è, dunque, incompatibile con la natura libero- professionale e parasubordinata del rapporto convenzionale che li lega al sistema sanitario nazionale.

    Art. 2094 c.c. · Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 8 Riordino della disciplina in materia sanitaria

    Rassegna di giugno 2026, p. 209

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19944/2026

    15 giugno 2026

    Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, sul direttore e sul responsabile di esercizio, in quanto preposti ad impianti, grava un obbligo di reperibilità nei periodi di funzionamento del servizio - ovvero, per il caso di temporanea assenza o impedimento, di nominare un sostituto di fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti - a fronte del quale spetta il diritto alla retribuzione per l'ulteriore tempo lavorato o, qualora esso non si traduca in effettiva prestazione lavorativa, un compenso che va riconosciuto in virtù del principio di corrispettività ex art. 2094 c.c., tenuto conto dell'utilità che la reperibilità garantisce al datore di lavoro, della sua durata e della sua penosità per il lavoratore, variabile in relazione alla natura feriale o festiva dei giorni nei quali è garantita, e che va determinato, se non stabilito dal contratto individuale o da quello collettivo, dal giudice nell'esercizio del potere di cui all'art. 2099, comma 2, c.c., anche secondo equità ex art. 1374 c.c.

    Art. 2094 c.c. · Art. 2099 c.c. · Art. 1374 c.c. · Art. 36 cost.

    Rassegna di giugno 2026, p. 202

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13506/2026

    9 maggio 2026

    In tema di obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri e del conseguente obbligo di contribuzione, la prova contraria della riferibilità dell'attività professionale svolta da geometri iscritti all'albo, che siano dipendenti di aziende, enti pubblici o società, a un rapporto di lavoro subordinato richiede la dimostrazione precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, dei suoi elementi costitutivi e, in particolare, dei requisiti della subordinazione, quali la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve essere apprezzata, con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito e al modo della sua attuazione.

    Art. 2094 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 13 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30781/2025

    23 novembre 2025

    Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della natura (nella specie, intellettuale) delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari che hanno valore di indizi probatori della subordinazione - quali la durata del rapporto, il carattere indispensabile delle mansioni, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'utilizzazione di mezzi e attrezzature di proprietà del datore di lavoro, la presenza continuativa nella sede ove si svolge l'attività imprenditoriale in orari imposti dalle relative esigenze e l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di qualsivoglia profilo di rischio di impresa -, da valutarsi in modo globale e non atomistico, per desumere se la prestazione lavorativa è destinata a svolgersi nel contesto dell'organizzazione produttiva altrui e se del relativo risultato è destinato ad appropriarsi solo il titolare dell'organizzazione e dei mezzi di produzione (cd. condizione di "doppia alienità"). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in ragione della valutazione atomistica dei suddetti criteri, aveva escluso il carattere subordinato dell'attività di regista, svolta dal ricorrente per circa dieci anni in relazione a specifiche produzioni radiofoniche).

    Art. 2094 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 109 ↗

Tutte le 54 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina del lavoro subordinato nell'impresa e fondata sul principio e sul dovere di collaborazione proclamato dalla Carta del lavoro; nello spirito dell'ordinamento corporativo la differenziazione delle categorie e degli interessi professionali non esclude, ma anzi concorre a cementare la loro solidarietà a servizio dell'interesse superiore della Nazione. Dell'ampia elaborazione subita dalla disciplina del lavoro, in quindici anni di esperienza corporativa, mediante il graduale sviluppo della legislazione speciale, la crescente diffusione dei contratti collettivi e il contributo di una ricca e perspicua giurisprudenza, si è tenuto, come si doveva, il massimo conto. Così sceverando dalla massa delle leggi e delle norme corporative, che, specie negli ultimi tempi, si sono venute accumulando, i principi generali, si è plasmata nel presente libro una disciplina, che per le sue linee schematiche ed essenziali può dirsi consona alle durature esigenze di un'opera di codificazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 843

  • La definizione di prestatore di lavoro subordinato, data nell'art. 2094, pur nelle necessarie ampiezza e comprensione che doveva ricevere, precisa l'essenziale carattere di questa forma di collaborazione che diventa un dovere sociale: quello per cui il prestatore di lavoro si pone alla dipendenza e sotto la direzione dell'imprenditore, carattere che la giurisprudenza esprime col parlare di « inserzione» o «incorporazione» nell'impresa o, con minore proprietà di linguaggio giuridico, nell'azienda. Nello stesso art. 2094, e più ancora nel successivo art. 2095, è fatta menzione delle forme principali di prestazione del lavoro, distinguendosi il lavoro intellettuale e manuale, nonchè le figure dei dirigenti, degli impiegati e degli operai. Riconoscere queste distinzioni era necessario, non solo perchè si tratta di forme fondamentali, che con ogni verosimiglianza non potranno mai essere superate; ma anche e sopratutto perchè sulle dette distinzioni si basano varietà di trattamento e di criteri normativi, continuamente ricorrenti nelle leggi speciali e nelle norme corporative. Non si è ritenuto invece opportuno dare nel codice una definizione generale delle dette figure, perchè qualunque definizione, che non tenga conto dei particolari atteggiamenti assunti da dette figure nei diversi rami della produzione, sarebbe imperfetta. Epperò è parso miglior consiglio, una volta affermata e riconosciuta la distinzione, rimettere la determinazione delle varie figure alle massime di esperienza, che possono essere rispecchiate, con la maggiore approssimazione possibile, dalle leggi speciali e più ancora dalle norme corporative, alle quali rinvia il capoverso dell'art. 2095. Quanto poi alle particolari figure dei collaboratori dell'imprenditore, muniti di potere di rappresentanza (dirigenti di imprese agricole, institori, procuratori, commessi); la disciplina è rimessa ai successivi capi II (art. 2138) e III (art. 2203 e 2213), trovando essa sede più adatta nelle norme speciali relative ai due diversi tipi di impresa, agricola e commerciale. Del rapporto di lavoro nell'impresa. OSSERVAZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 844

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 gennaio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 dicembre 1973, n. 877

    La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2094 · fonte del testo