Art. 255 t.u.a. — Abbandono di rifiuti non pericolosi

[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato((,)) chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da ((quattro)) a ((sei)) mesi((. Si applicano le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[2]1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro. 1.2. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione e' commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresi', la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)). Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del ((presente decreto)), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro. L'accertamento delle violazioni di cui ((ai commi 1.2 e 1-bis)) puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Testo vigente dal 8 ottobre 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 255 t.u.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23724/2026

    21 luglio 2026

    In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la responsabilità connessa al principio "chi inquina paga" si estende tanto al curatore fallimentare che abbia acquisito all'attivo fallimentare il bene inquinato, ancorché non sia autore della condotta illecita, in virtù della consapevole detenzione dell'immobile inquinato, quanto al successivo aggiudicatario del bene alienato dal curatore, spettando all'acquirente, ove abbia sostenuto costi connessi alla bonifica, il diritto di regresso nei confronti della curatela, nei limiti eventualmente previsti nel bando di vendita.

    Art. 255 t.u.a. · Art. 192 t.u.a. · Art. 2051 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 51

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2025 al 8 ottobre 2025. 14 parole tolte, 108 parole aggiunte in 2 capoversi.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reatoaggiunto: , chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, … veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tolto: uno a quattro mesi, secondo aggiunto: quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

… da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro. aggiunto: 1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione e' commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresi', la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto … l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del tolto: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiunto: presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro. L'accertamento delle violazioni di cui tolto: al comma aggiunto: ai commi 1.2 e 1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art255 · fonte del testo