Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23763/2026
Art. 1243 c.c. - Certezza del controcredito - Criterio di valutazione - Accertamento da parte del giudice dell’esistenza e dell’ammontare del controcredito - Conseguenze.
In tema di compensazione, la certezza del controcredito richiesta dall'art. 1243 c.c. deve essere valutata con riferimento all'esito dell'accertamento giudiziale e non alla mera esistenza di contestazioni difensive, sicché, ove il giudice accerti nel medesimo processo l'esistenza e l'ammontare del controcredito, la contestazione originaria perde efficacia ostativa e non impedisce la produzione degli effetti estintivi della compensazione.
Rv. 679433-01Rassegna di luglio 2026, p. 86Art. 1241 c.c. · Art. 1242 c.c. · Art. 1243 c.c. · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza