Art. 192 t.u.a. — divieto di abbandono

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresi' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni.

Testo vigente dal 14 aprile 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 192 t.u.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23724/2026

    21 luglio 2026

    In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la responsabilità connessa al principio "chi inquina paga" si estende tanto al curatore fallimentare che abbia acquisito all'attivo fallimentare il bene inquinato, ancorché non sia autore della condotta illecita, in virtù della consapevole detenzione dell'immobile inquinato, quanto al successivo aggiudicatario del bene alienato dal curatore, spettando all'acquirente, ove abbia sostenuto costi connessi alla bonifica, il diritto di regresso nei confronti della curatela, nei limiti eventualmente previsti nel bando di vendita.

    Art. 192 t.u.a. · Art. 255 t.u.a. · Art. 2051 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 51

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art192 · fonte del testo