Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Assicurazione

Assicurazione della responsabilità civile

Sottovoce della voce 018 nella classificazione del Massimario

24 massime, da pronunce dal 15 aprile 2025 al 21 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

24 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23739/2026

    Oggetto del contratto (rischio assicurato)

    Nel contratto di assicurazione, la clausola che prevede la decadenza dal diritto all'indennizzo dell'assicurato che abbia ammesso la propria responsabilità è nulla sia in quanto impone allo stesso di tenere una condotta - dichiarare il falso o tacere il vero per conservare la prestazione contrattuale - palesemente contraria ai principi inderogabili di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali costituiscono criterio legale di determinazione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, sia per contrarietà agli obblighi di salvataggio sanciti dalla norma di ordine pubblico di cui all'art. 1914 c.c., inducendo l'assicurato a resistere temerariamente nel giudizio proposto dal danneggiato, così esponendolo anche alle conseguenze della mora in termini di superamento del massimale.

    Rv. 679432-01Rassegna di luglio 2026, p. 85Art. 1175 c.c. · Art. 1914 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1418 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21602/2026

    Assicurazione della responsabilità civile - In genere - Domanda di garanzia - Diritto eterodeterminato - Fondamento - Conseguenze - Deduzione in appello di un diverso contratto di assicurazione - Domanda nuova - Sussistenza.

    In tema di assicurazione della responsabilità civile, la pretesa dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore trae origine da un diritto eterodeterminato, la cui causa petendi si identifica nella specifica polizza concretamente azionata, con la conseguenza che la deduzione, in grado d'appello, di un diverso contratto a fondamento della domanda, integra una domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

    Rv. 679402-02Rassegna di giugno 2026, p. 173Art. 1917 c.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 163 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19885/2026

    Oggetto del contratto (rischio assicurato)

    Casa di cura privata - Assicurazione della responsabilità civile - Rapporto con le assicurazioni della responsabilità civile "personali" dei medici in essa operanti - Assicurazione con copertura "a secondo rischio" - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

    L'assicurazione stipulata da una casa di cura per conto proprio a copertura della responsabilità civile non può operare in eccesso rispetto all'assicurazione personale del medico che in essa operi, poiché i due contratti, che sono diversi e riguardano soggetti differenti, non coprono il medesimo rischio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività della polizza del sanitario "a secondo rischio" rispetto a quella della struttura, stante l'insussistenza del presupposto necessario dell'identità del rischio coperto, che andava individuato, nella prima, nell'impoverimento del patrimonio del medico e, nella seconda, di quello della clinica).

    Rv. 678781-01Rassegna di giugno 2026, p. 154Art. 1917 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19885/2026

    Assicurazione per conto proprio e per conto altrui - Differenze - Assicurazione per fatto proprio e per fatto altrui - Differenze - Cumulabilità dei tipi - Sussistenza.

    Oggetto del contratto (rischio assicurato)

    In tema di assicurazione per la responsabilità civile, mentre l'assicurazione per conto proprio si distingue da quella per conto altrui per la sussistenza in capo al medesimo soggetto della qualità di contraente e di assicurato - posto che solo nel primo caso chi contrae l'assicurazione è anche titolare dell'interesse esposto al rischio - la distinzione tra assicurazione per fatto proprio e assicurazione per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto, atteso che nella prima l'assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato e, nella seconda quello derivante da fatti commessi da persone del cui operato egli debba rispondere; i due tipi di assicurazione possono, peraltro, tra loro cumularsi, essendo configurabile: i) una assicurazione della responsabilità propria o diretta, sia per fatto proprio che per fatto altrui; ii) una assicurazione della responsabilità altrui o indiretta, sia per fatto dell'assicurato, che per fatto di persone del cui operato l'assicurato debba rispondere.

    Rv. 678781-02Rassegna di giugno 2026, p. 154Art. 1891 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1228 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19057/2026

    Assicurazione infortuni non mortali - Risarcimento del danno già ottenuto dall'assicurato - Pagamento dell'indennizzo - Obbligo - Esclusione - Limiti.

    L'assicuratore contro gli infortuni non mortali, in virtù del principio indennitario, non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno, dal terzo responsabile.

    Rv. 679062-01Rassegna di giugno 2026, p. 140Art. 1905 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19057/2026

    Assicurazione infortuni non mortali - Titolo esecutivo ottenuto dall'assicurato - Nei confronti del terzo responsabile - Domanda di pagamento dell'indennizzo - Legittimità - Condizioni.

    In tema di assicurazione contro gli infortuni non mortali, la circostanza che l'assicurato abbia ottenuto un titolo esecutivo di condanna nei confronti del responsabile dell'infortunio non impedisce la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo, se non risulti che tale condanna sia stata eseguita, essendo facoltà del creditore rivolgersi all'assicuratore o al terzo responsabile, fermo restando il divieto di cumulo.

    Rv. 679062-03Rassegna di giugno 2026, p. 140Art. 1905 c.c. · Art. 1916 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18458/2026

    Oggetto del contratto (rischio assicurato)

    Polizza cd.

    D&O - Danni arrecati a terzi dall'amministratore di società commerciale con dolo o colpa - Somme pagate dalla società all'amministratore a titolo di manleva - In assenza di obbligo ex lege o ex contractu - Clausola di obbligo dell'assicuratore di rivalere la società - Nullità per inesistenza del rischio. È nulla per inesistenza del rischio, ex art. 1895 c.c., la clausola, inserita in una polizza cd. D&O (directors & officers liability insurance), in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui egli abbia arrecato danno con dolo o colpa nell'esercizio delle proprie mansioni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Rv. 679033-01Rassegna di giugno 2026, p. 132Art. 1882 c.c. · Art. 1895 c.c. · Art. 1891 c.c. · Art. 1904 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18585/2026

    Patti contrattuali prevedenti franchigie o scoperti - Proposizione dell'eccezione in modo analitico e circostanziato - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Richiesta di contenere la condanna "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti" - Ammissibilità - Esclusione - Omessa pronuncia - Esclusione - Conseguente preclusione in appello.

    L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto thema decidendum, suscettibile di essere eseguita senza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di integrazione, con la conseguenza che l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto chieda che una eventuale sua condanna sia contenuta "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti " è inammissibile e, come tale, da considerare come non proposta, restando precluso, nel giudizio di appello, discutere dell'estensione della copertura assicurativa.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Eccezione

    Rv. 679038-01Rassegna di giugno 2026, p. 135Art. 115 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1905 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13863/2026

    Facoltà e obblighi dell'assicuratore › Gestione della lite

    Eccezione di inoperatività di polizza assicurativa - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Deduzione per la prima volta in appello - Necessità di specifica e tempestiva allegazione della parte - Esclusione - Fondamento.

    In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, come tale deducibile per la prima volta in appello.

    Rv. 677998-01Rassegna di maggio 2026, p. 146 ↗Art. 112 c.p.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 1917 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14046/2026

    Oggetto del contratto (rischio assicurato)

    Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, a fronte d'un testo chiaro ed inequivoco, non è consentito al giudice sindacare la convenienza economica dell'affare per l'assicurato, al fine di giustificare interpretazioni che mutino il contenuto oggettivo dei patti contrattuali.

    Rv. 678054-01Rassegna di maggio 2026, p. 148 ↗Art. 1322 c.c. · Art. 1905 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1362 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 59/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell'art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunal…

  • Sentenza n. 131/2009Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in…

  • Sentenza n. 63/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente…

  • Ordinanza n. 457/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1917 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissbilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1917 del codice civile, 42, 46 e 111 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della C…

  • Ordinanza n. 428/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1341 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice del tribunale di…

  • Ordinanza n. 61/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1341 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia