Art. 1904 c.c. — Interesse all'assicurazione

Il contratto di assicurazione contro i danni e' nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 1904 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23093/2026

    13 luglio 2026

    In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto di percepire l'indennizzo, in caso di invio della denuncia di sinistro oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto, pur non essendo vietata ai sensi dell'art. 1932 c.c., è vessatoria ex art. 1341 c.c. e necessita della doppia sottoscrizione a pena di nullità.

    Art. 1904 c.c. · Art. 1913 c.c. · Art. 1932 c.c. · Art. 1341 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 78

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19885/2026

    15 giugno 2026

    In tema di assicurazione per la responsabilità civile, mentre l'assicurazione per conto proprio si distingue da quella per conto altrui per la sussistenza in capo al medesimo soggetto della qualità di contraente e di assicurato - posto che solo nel primo caso chi contrae l'assicurazione è anche titolare dell'interesse esposto al rischio - la distinzione tra assicurazione per fatto proprio e assicurazione per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto, atteso che nella prima l'assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato e, nella seconda quello derivante da fatti commessi da persone del cui operato egli debba rispondere; i due tipi di assicurazione possono, peraltro, tra loro cumularsi, essendo configurabile: i) una assicurazione della responsabilità propria o diretta, sia per fatto proprio che per fatto altrui; ii) una assicurazione della responsabilità altrui o indiretta, sia per fatto dell'assicurato, che per fatto di persone del cui operato l'assicurato debba rispondere.

    Art. 1904 c.c. · Art. 1891 c.c. · Art. 1228 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 154

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18458/2026

    8 giugno 2026

    D&O - Danni arrecati a terzi dall'amministratore di società commerciale con dolo o colpa - Somme pagate dalla società all'amministratore a titolo di manleva - In assenza di obbligo ex lege o ex contractu - Clausola di obbligo dell'assicuratore di rivalere la società - Nullità per inesistenza del rischio. È nulla per inesistenza del rischio, ex art. 1895 c.c., la clausola, inserita in una polizza cd. D&O (directors & officers liability insurance), in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui egli abbia arrecato danno con dolo o colpa nell'esercizio delle proprie mansioni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 1904 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1895 c.c. · Art. 1891 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 132

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 788/2026

    14 gennaio 2026

    In tema di assicurazione contro gli infortuni, i concetti di "lesione" e "menomazione", per la dottrina medico-legale, sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell'invalidità permanente; ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l'indennizzo-base previsto dal contratto "per la lesione", è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all'assicuratore, oppure avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.

    Art. 1904 c.c. · Art. 1370 c.c. · Art. 1366 c.c. · Art. 1908 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 71 ↗

Tutte le 19 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1904 · fonte del testo