Art. 1914 c.c. — Obbligo di salvataggio

[1]L'assicurato deve fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno.

[2]Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

[3]L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

[4]L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

[5]L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1914 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23739/2026

    21 luglio 2026

    Nel contratto di assicurazione, la clausola che prevede la decadenza dal diritto all'indennizzo dell'assicurato che abbia ammesso la propria responsabilità è nulla sia in quanto impone allo stesso di tenere una condotta - dichiarare il falso o tacere il vero per conservare la prestazione contrattuale - palesemente contraria ai principi inderogabili di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali costituiscono criterio legale di determinazione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, sia per contrarietà agli obblighi di salvataggio sanciti dalla norma di ordine pubblico di cui all'art. 1914 c.c., inducendo l'assicurato a resistere temerariamente nel giudizio proposto dal danneggiato, così esponendolo anche alle conseguenze della mora in termini di superamento del massimale.

    Art. 1914 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1418 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 85

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21567/2026

    24 giugno 2026

    In tema di contratto di assicurazione, la violazione dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. da parte dell'assicurato, non costituisce oggetto di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte dell'assicuratore, ma di una normale eccezione fondata su un fatto modificativo o estintivo della propria obbligazione indennitaria, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provarne i relativi fatti costitutivi. (Principio affermato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).

    Art. 1914 c.c. · Art. 1460 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 172

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10725/2025

    23 aprile 2025

    L'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l'an e il quantum del pregiudizio da risarcire) e l'adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito.

    Art. 1914 c.c. · Art. 1917 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 185 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'assicurazione contro i danni la prestazione dell'assicuratore è limitata al danno sofferto (art. 1905, primo comma). Questo danno comprende anche i profitti sperati se il risarcimento per la mancata realizzazione di essi è previsto in contratto (art. 1905, secondo comma); nell'assicurazione della responsabilità civile poi l'indennizzo, entro i limiti determinati dalla stessa legge, si estende anche alle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato (articolo 1917, terzo comma). Nell'assicurazione di una somma eccedente il valore delle cose, l'assicurato di buona fede deve corrispondere non più l'indennità di cui all'art. 428, secondo comma, cod. comm., di complicata determinazione, ma l'importo del premio proporzionalmente diminuito (art. 1909); per una migliore disciplina delle assicurazioni con polizze stimate si è detto che non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenute nella polizza o in altri documenti (art. 1908 terzo comma). È consentito assicurare lo stesso rischio presso più assicuratori, sia separatamente (art. 1910) che congiuntamente (art. 1911). Nel primo caso l'assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore delle altre assicurazioni concluse (art. 1910 primo comma); se omette questo avviso in buona fede l'assicurato è tenuto ai danni, e se l'omette con dolo perde il diritto all'indennità (art. 1910, secondo comma). Il risarcimento è dovuto da ciascun assicuratore secondo il rispettivo contratto, e cioè nei limiti della somma da ognuno assicurata (art. 1910, terzo comma); salvo il diritto di chi ha pagato al regresso verso gli altri assicuratori, in proporzione del rischio da ciascuno coperto (art. 1914, quarto comma). In tali casi v'è quindi una situazione di solidarietà; invece nel caso di coassicurazione con ripartizione di quote, ciascun assicuratore risponde del danno in proporzione della rispettiva quota (art. 1911). Circa l'obbligo di avviso del sinistro e di salvataggio delle cose assicurate, si distingue tra inadempimento colposo e inadempimento doloso: nella prima ipotesi l'indennizzo si riduce in proporzione del danno che l'assicuratore ha eventualmente sofferto a causa dell'inadempimento da parte dell'assicurato (art. 1915, secondo comma); nella seconda ipotesi l'assicurato perde il diritto all'indennità (art. 1915, primo comma). Il diritto di surroga dell'assicuratore verso il responsabile del danno è concesso anche nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, quarto comma); ma è negato quando il danno è causato senza dolo dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato, stabilmente con lui conviventi, o da domestici (art. 1916, secondo comma). In queste ultime ipotesi le conseguenze della surroga ricadrebbero direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di effetti la copertura del rischio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 754

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1914 · fonte del testo