Art. 1932 c.c. — Norme inderogabili

[1]Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso piu' favorevole all'assicurato.

[2]Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1932 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23093/2026

    13 luglio 2026

    In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto di percepire l'indennizzo, in caso di invio della denuncia di sinistro oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto, pur non essendo vietata ai sensi dell'art. 1932 c.c., è vessatoria ex art. 1341 c.c. e necessita della doppia sottoscrizione a pena di nullità.

    Art. 1932 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1913 c.c. · Art. 1341 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 78

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17323/2025

    27 giugno 2025

    In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola di polizza che equipara alla richiesta di risarcimento del danno la conoscenza di "atti di indagine", comunque conosciuti e inerenti al fatto generatore della responsabilità, può essere ritenuta operante solo se detti atti siano percepibili come univocamente rivolti all'accertamento di fatti suscettibili di dar luogo alla responsabilità civile dell'assicurato dedotta in contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il mero compimento di atti di indagine compiuto dall'A.G. prima della stipula del contratto di assicurazione, non già a carico del personale della struttura sanitaria assicurata, ma del marito della vittima, potesse rendere operante l'equiparazione prevista in polizza del compimento degli atti di indagine alla espressa richiesta di attivazione delle condizioni di manleva del responsabile civile).

    Art. 1932 c.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 112 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15605/2025

    11 giugno 2025

    In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno non è nulla in ragione del suo contenuto ma, comportando una limitazione di responsabilità per l'assicuratore, ha carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

    Art. 1932 c.c. · Art. 1892 c.c. · Art. 1898 c.c. · Art. 1341 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 80 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11887/2025

    6 maggio 2025

    L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).

    Art. 1932 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 1917 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 211 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1932 · fonte del testo