Art. 1882 c.c. — Nozione

L'assicurazione e' il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 1882 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19287/2026

    11 giugno 2026

    Nelle polizze unit-linked pure l'assenza del c.d. rischio demografico (ossia dell'evento legato alla durata della vita umana), diversamente dalle fattispecie di assicurazione sulla vita ex art. 1882 c.c. - nelle quali l'indennizzo è parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato -, non è ragione di nullità del contratto ma, all'inverso, costituisce il tratto distintivo della figura negoziale, quale modalità con cui il rischio dell'investimento (c.d. rischio di performance) viene allocato, nella sua interezza, a carico dell'investitore assicurato, esposto al pericolo della perdita di tutto il capitale investito.

    Art. 1882 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1919 c.c. · Art. 1923 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 145

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18458/2026

    8 giugno 2026

    D&O - Danni arrecati a terzi dall'amministratore di società commerciale con dolo o colpa - Somme pagate dalla società all'amministratore a titolo di manleva - In assenza di obbligo ex lege o ex contractu - Clausola di obbligo dell'assicuratore di rivalere la società - Nullità per inesistenza del rischio. È nulla per inesistenza del rischio, ex art. 1895 c.c., la clausola, inserita in una polizza cd. D&O (directors & officers liability insurance), in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui egli abbia arrecato danno con dolo o colpa nell'esercizio delle proprie mansioni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 1882 c.c. · Art. 1895 c.c. · Art. 1891 c.c. · Art. 1904 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 132

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18585/2026

    8 giugno 2026

    L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto thema decidendum, suscettibile di essere eseguita senza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di integrazione, con la conseguenza che l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto chieda che una eventuale sua condanna sia contenuta "nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti " è inammissibile e, come tale, da considerare come non proposta, restando precluso, nel giudizio di appello, discutere dell'estensione della copertura assicurativa.

    Art. 1882 c.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 1905 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 135

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17704/2026

    3 giugno 2026

    In tema di contratto di assicurazione, qualora il convenuto non contesti specificamente l'esistenza del rapporto assicurativo e la sua vigenza nel periodo rilevante, ed anzi svolga argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la sua negazione, la sussistenza della copertura assicurativa deve essere considerata pacifica e sottratta all'onere probatorio dell'attore, non essendo l'operatività del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., preclusa ove la forma scritta sia richiesta solo ad probationem.

    Art. 1882 c.c. · Art. 1888 c.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 126

Tutte le 52 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1882 · fonte del testo