Art. 1325 c.c. — Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono:
- 1)l'accordo delle parti;
- 2)la causa;
- 3)l'oggetto;
- 4)la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge sotto pena di nullita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
I requisiti del contratto sono:
Testo vigente dal 4 aprile 1942
8 pronunce che riguardano l’art. 1325 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il contratto atipico "a causa mista" trova la sua disciplina nelle norme del contratto tipico al cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti del negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato il contratto oggetto del giudizio alla stregua di contratto di trasporto, senza adeguatamente motivare in ordine agli elementi addotti dal ricorrente, deponenti per la diversa qualificazione in termini di appalto di servizi, in ragione della preponderanza assunta dall'organizzazione del servizio di trasporto rispetto alla prestazione di trasferimento di cose).
Art. 1325 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1323 c.c.
In tema di subfornitura, il divieto ex art. 9 l. n. 192 del 1998 non concerne ogni situazione di dipendenza economica, ma solo quella abusivamente sfruttata dalla parte dominante, per trarne profitti ulteriori da quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale, cosicché, ai fini di verificarne l'esistenza, è necessario accertare, quanto alla dipendenza economica, se via sia uno squilibrio eccessivo tra le parti e non una mera asimmetria di diritti e di obblighi e se l'altro contraente sia realmente privo di alternative economiche sul mercato e, quanto all'abuso, se vi sia una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di vessare l'altra impresa per fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, in quanto volta essenzialmente a cagionare un pregiudizio altrui.
Art. 1325 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1375 c.c.
La disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam prevista per l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non è trasponibile all'atto di recesso, dal momento che l'art. 2473 c.c. stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma, salvo l'obbligo di prevederne alcune tipizzate dalla norma e fermi i vincoli convenzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato come manifestazione implicita di revoca del recesso il comportamento del socio il quale, dopo avere manifestato la volontà di recedere, aveva nel corso della prima assemblea sociale successiva espresso voto contrario rispetto alla presa d'atto di tale volontà).
Art. 1325 c.c. · Art. 1350 c.c. · Art. 2473 c.c.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa - la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) - e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell'istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità - e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo).
Art. 1325 c.c. · Art. 1965 c.c. · Art. 1972 c.c. · Art. 1343 c.c.
In tema di locazione ad uso diverso, l'omessa consegna dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) non comporta la nullità del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 4, e 15, comma 9, del d.lgs. n. 192 del 2005, ove sia stato fornito il solo Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), non potendosi ritenere operante una parificazione tra i due documenti ai fini del regime sanzionatorio, poiché, trattandosi di nullità testuale, essa non può essere desunta in via interpretativa dalla norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1-bis, del medesimo decreto, che prevede la sostituzione "a tutti gli effetti" dell'ACE con l'AQE.
Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 6 ((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)) · Art. 15 ((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia))
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione.
Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1421 c.c. · Art. 99 c.p.c.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.
Art. 1325 c.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 1341 c.c. · Art. 2055 c.c.
In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la possibilità di qualificare la qualità di socio della debitrice principale in termini di presupposto implicito delle fideiussioni prestate, onde inferirne la sopravvenuta inefficacia in conseguenza del suo venir meno, trattandosi di situazione di fatto priva di carattere obiettivo, dipendendo dalla volontà ed attività del socio).
Art. 1325 c.c. · Art. 1353 c.c. · Art. 1362 c.c.
Tutte le 83 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevate con le…
Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost.
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della legge n. 990 del 1969), sollevate con le ordinanze…
Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1325 · fonte del testo
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