Art. 337-ter c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli

[1]Provvedimenti riguardo ai figli

[2]Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

[3]Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 321322

[4]La responsabilita' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera' detto comportamento anche al fine della modifica delle modalita' di affidamento.

[5]Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando:

  • 1)le attuali esigenze del figlio.
  • 2)il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  • 3)i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  • 4)le risorse economiche di entrambi i genitori.
  • 5)la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

[6]L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

[7]Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

322

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 337-ter c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23929/2026

    23 luglio 2026

    In tema di separazione dei coniugi, la decisione del giudice circa il collocamento prevalente dei figli minori presso uno dei genitori deve fondarsi su una valutazione adeguata degli elementi finalizzati al maggiore benessere dei figli, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., attraverso una ponderazione delle emergenze istruttorie secondo criteri di proporzionalità atti ad orientare il giudizio di adeguatezza al caso concreto, dovendo il giudice indicare il contenuto delle fonti di conoscenza prescelte e il criterio che ha indirizzato la decisione, valorizzandosi a tal fine, oltre alle relazioni dei minori con i genitori, ulteriori elementi quali la distanza chilometrica tra le differenti sedi interessate, eventuali complessità e criticità derivanti dalla sovrapposizione di nuovi rapporti a quelli già esistenti, il consolidato e positivo legame dei minori con uno dei genitori, la continuità affettiva e amicale maturata fin dall'infanzia dai figli con l'ambiente familiare e sociale presso il quale risultano radicati e valutando eventuali difficoltà psicologiche legate alla disgregazione del nucleo familiare e alle caratteristiche dei nuovi contesti familiari emergenti a seguito della separazione dei coniugi.

    Art. 337-ter c.c. · Art. 155 c.c. · Art. 116 c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 53

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23538/2026

    19 luglio 2026

    In tema di assegno di mantenimento, la percezione di una pensione di invalidità, o di un'indennità di accompagnamento, da parte del figlio maggiorenne portatore di handicap grave non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire l'emolumento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, in considerazione della finalità meramente assistenziale delle predette provvidenze godute dal figlio, che non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli artt. 147, 337-ter e 337-septies, comma 2, c.c.

    Art. 337-ter c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 337-septies c.c. · Art. 2 cost.

    Rassegna di luglio 2026, p. 47

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23139/2026

    14 luglio 2026

    In tema di affidamento del minore e responsabilità genitoriale, il criterio del "best interest", inteso come individuazione della soluzione ottimale volta a garantire, nelle concrete circostanze del caso, il benessere psicofisico del minore e i suoi diritti, costituisce il punto di arrivo di un percorso nel quale operare un bilanciamento tra i diritti del minore e gli altri diritti in gioco, ancorché appartenenti ad altri soggetti; ne deriva che in nome del diritto alla bigenitorialità non può essere sacrificato il diritto del minore ad una sana ed armoniosa crescita che gli consenta lo sviluppo di una personalità autonoma e di una identità personale, dovendosi piuttosto adottare la soluzione migliore in concreto, senza schematismi astratti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato nell'affidamento al padre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, la soluzione più confacente per il minore, tenendo conto di tutti i fatti concreti, anche sopravvenuti nel corso del giudizio, ritenendo altresì che l'allegazione di una violenza domestica infondata, fosse stata utilizzata dalla madre in modo strumentale, con il fine di esautorare l'altro genitore dal ruolo di affidatario).

    Art. 337-ter c.c. · Art. 337-bis c.c. · Art. 337-octies c.c. · Art. 336-bis c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 42

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11635/2026

    28 aprile 2026

    In tema di assegno divorzile, il genitore collocatario può essere onerato del mantenimento ordinario per i figli minori in via esclusiva o permanente anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest'ultimo, nel caso in cui, ancorchè non ricorra una condizione di non autosufficienza economico-reddituale non dovuta ad inerzia colpevole, sia ravvisabile l'interesse della prole a conservare rapporti costanti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato ed idoneo a garantire la condizione di vita goduta presso il genitore collocatario e quindi senza indurre una situazione di palese disagio od una difficoltà rilevante nell'esercizio del diritto della prole alla genitorialità, in misura che sia proporzionata al caso concreto ed ai reali bisogni della prole.

    Art. 337-ter c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 108 ↗

Tutte le 95 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 225/2016

    Questione infondata
    20 ottobre 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337- ter cod. civ. censurato - in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nella parte in cui non consente la valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto di un interesse del minore a conservare rapporti significativi con l' ex partner del genitore biologico. Il rimettente trascura di considerare che l'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l'interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore "comunque pregiudizievole al figlio", in relazione alla quale l'art. 333 cod. civ. già consente al giudice di adottare "i provvedimenti convenienti" nel caso concreto. E ciò su ricorso del pubblico ministero (a tanto legittimato dall'art. 336 cod. civ.), anche su sollecitazione dell'adulto non parente coinvolto nel rapporto in questione. Non sussiste, pertanto, il vuoto di tutela dell'interesse del minore presupposto dal rimettente.

    Art. 337-ter c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. 18 parole tolte, 19 parole aggiunte.

… e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero. tolto: A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art337ter · fonte del testo