Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Prova civile

Testimoniale

Sottovoce della voce 138 nella classificazione del Massimario

11 massime, da pronunce dal 22 aprile 2025 al 13 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

11 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23087/2026

    Capacità a testimoniare

    In tema di prova testimoniale, ove il giudice non abbia adottato alcun provvedimento espresso sull'eccezione di nullità della testimonianza, limitandosi a rinviare puramente e semplicemente per la precisazioni delle conclusioni, la parte non è tenuta a reiterare, a pena di decadenza, tale eccezione, né quest'ultima può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri "scritti e atti difensivi", giacché non sussiste alcun onere di contestare, in modo analitico, il mero silenzio serbato dal giudicante rispetto ad un'istanza o eccezione.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 679304-01Rassegna di luglio 2026, p. 77Art. 246 c.p.c. · Art. 157 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21342/2026

    Ammissione (procedimento) › Modo di deduzione › Lista dei testimoni › Riduzione

    Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Esercizio del suddetto potere anche nel corso dell'espletamento della prova - Ammissibilità - Valutazione della superfluità della ulteriore assunzione della prova - Necessaria esplicitazione - Esclusione.

    La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.

    Rv. 678754-03Rassegna di giugno 2026, p. 168Art. 360 c.p.c. · Art. 245 c.p.c. · Art. 257 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19214/2026

    Capacità a testimoniare

    Testimone - Capacità - Valutazione nel momento della deposizione - Acquisizione della qualità di parte per successione "mortis causa" - Rilevanza - Esclusione.

    In tema di prova testimoniale, la capacità a deporre ex art. 246 c.p.c. va valutata con riferimento esclusivo al momento in cui la deposizione viene resa, cosicché l'eventuale assunzione della qualità di parte, per successione a titolo universale nel rapporto controverso, in un momento successivo all'escussione, non determina l'incapacità retroattiva del testimone, né inficia la validità della prova già regolarmente acquisita, restando ogni valutazione circa la sua attendibilità affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se scevro da evidenti vizi logici.

    Rv. 679155-01Rassegna di giugno 2026, p. 142Art. 110 c.p.c. · Art. 246 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18269/2026

    Ammissione (procedimento) › Modo di deduzione › Capitoli di prova › Specificazione

    Una volta assolto all'onere di articolare la prova testimoniale in capitoli separati e specifici, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., la parte non ha anche l'onere di indicare ulteriormente quali capitoli reputi rilevanti al fine di dimostrare il proprio assunto, in quanto si tratta di un adempimento aggiuntivo non preteso dalla legge, la quale presume che a fronte di tale specifica formulazione il richiedente per ciò solo li reputi rilevanti.

    Rv. 678838-02Rassegna di giugno 2026, p. 33Art. 244 c.p.c. · Art. 187 c.p.c. · Art. 245 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7759/2026

    Esame dei testimoni › Rinnovazione

    Potere di rinnovazione della prova ex art. 257, comma 2, c.p.c. - Limitazione alla prova testimoniale - Prova documentale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

    L'art. 257, comma 2, c.p.c. riferisce il potere del giudice di rinnovazione della prova (anche in appello, ex art. 359 c.p.c.) alla sola prova testimoniale e non anche a quella documentale, la cui assunzione nel processo non presenta alcuna omologia strutturale o procedimentale rispetto alla prima, trattandosi esclusivamente di ammetterne o non ammetterne la produzione, cosicché non ne è concepibile, sul piano logico, alcuna rinnovazione.

    Rv. 678283-04Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 233 ↗Art. 257 c.p.c. · Art. 359 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30995/2025

    Capacità a testimoniare › Persone aventi interesse nel giudizio

    Incapacità del teste - Valutazione ex ante - Fondamento - Contenuto della testimonianza - Irrilevanza.

    La valutazione di incapacità del testimone deve essere effettuata ex ante - al momento cioè in cui la testimonianza è resa -, in ragione della qualità di "parte potenziale" dello stesso, non potendo essere influenzata dal contenuto della testimonianza, che si pone come un posterius irrilevante.

    Rv. 676914-01Rassegna di novembre 2025, p. 86 ↗Art. 246 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29799/2025

    Ammissione (procedimento) › Modo di deduzione › Capitoli di prova › Specificazione

    Omessa indicazione specifica dei fatti oggetto della prova - Rilevabilità d’ufficio - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità.

    La mancanza di specifica indicazione delle circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale, quale requisito di rilevanza della stessa, è rilevabile d'ufficio dal giudice e ne determina l'inammissibilità.

    Rv. 676793-01Rassegna di novembre 2025, p. 75 ↗Art. 244 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25348/2025

    Limiti e divieti › Patti del documento › Posteriori

    Ammissibilità della prova per testi - Valutazione delle circostanze ex art. 2723 c.c. - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.

    La valutazione delle circostanze in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una o ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

    Rv. 676298-01Rassegna di settembre 2025, p. 70 ↗Art. 2723 c.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23594/2025

    Esame dei testimoni › Confronto

    Controversia tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi - Incapacità a testimoniare del lavoratore - Esclusione - Fondamento - Potere del giudice di interrogarlo liberamente ex art. 421, comma 4, c.p.c. - Sussistenza.

    Nella causa tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi non sussiste incapacità a testimoniare del lavoratore, difettando un interesse giuridico attuale e concreto che lo legittimi ad intervenire in giudizio - il quale non è ravvisabile nell'interesse di mero fatto a che la controversia venga decisa in un certo modo, in coerenza con l'esclusiva titolarità del credito contributivo in capo all'ente -, ferma restando la possibilità, per il giudice, di interrogarlo liberamente ai sensi dell'art. 421, comma 4, c.p.c.

    Rv. 676267-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 324 ↗Art. 421 c.p.c. · Art. 246 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21224/2025

    Limiti e divieti

    Contratto - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Prova per testi - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Assunzione della prova nonostante l'eccepita inammissibilità - Rimedi.

    L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ex art. 2725, comma 1, c.c., attiene alla tutela processuale di interessi privati e non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

    Classificata anche sotto: Transazione

    Rv. 675704-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 162 ↗Art. 2724 c.c. · Art. 2725 c.c. · Art. 157 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 143/2009Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 246 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone già presenti nel processo come parti, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe; dichiara l…

  • Ordinanza n. 298/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 360 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005,…

  • Ordinanza n. 75/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 246 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Robbio, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997. Il Presidente: Granata…

  • Sentenza n. 62/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 246 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio…

  • Ordinanza n. 504/1993Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 257 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 257, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il red…

  • Ordinanza n. 75/1993Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 244 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n…

  • Ordinanza n. 464/1989Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 246 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 246 del codice di procedura civile e dell'art. 159 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 20 dicembre 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…

  • Ordinanza n. 390/1988Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 246 c.p.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per il riesame del requisito della rilevanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Ordinanza n. 494/1987Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 246 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecco con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 146 del 1987). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987. Il Presidente: SAJA…

  • Ordinanza n. 175/1984Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 246 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino, che li aveva rimessi con ordinanza 10 dicembre 1980 (150/1981) pronunciata nel procedimento civile tra Pedrale Elisa e Di Gregorio Angelo e altro. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO…

  • Sentenza n. 85/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 246 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 246 c.p.c., in relazione all'art. 384, comma secondo c.p. e in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo Cost. sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 5 novembre 1976 (n. 725 R.O. 1976). Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA…

  • Ordinanza n. 164/1980Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 246 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVI…

  • Sentenza n. 248/1974Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 246 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Portoferraio, con l'ordinanza 11 ottobre 1973. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Sentenza n. 106/1973Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 244 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia