Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Prova civile

Documentale (prova)

Sottovoce della voce 138 nella classificazione del Massimario

23 massime, da pronunce dal 5 gennaio 2025 al 14 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

23 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23151/2026

    Riproduzioni meccaniche › Valore probatorio

    Prova documentale - Stampa di visura dell'Anagrafe tributaria - Natura di documento informatico ex art. 1, lett. p, del d.lgs. n. 82 del 2005 - Efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. - Sussistenza - Stampa dei relativi movimenti - Natura - Documento informatico non sottoscritto - Conseguenze.

    La stampa dell'esito di una ricerca su una banca dati dell'Anagrafe tributaria è una copia analogica di un documento informatico ex art. 1, lett. p), del d.lgs. n. 82 del 2005, avente l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati in essa riportati, al contenuto dell'archivio di provenienza, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelli conservati nella banca dati; pertanto, non richiede, ai fini dell'utilizzo processuale, l'indicazione dell'operatore che ha effettuato la ricerca o la sua sottoscrizione.

    Rv. 679504-01Rassegna di luglio 2026, p. 134Art. 2712 c.c. · Art. 1 c.a.d. · Art. 23 c.a.d.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22068/2026

    Scrittura privata › Verificazione › Disconoscimento

    Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento - Caratteri - Specificità e determinatezza - Necessità - Giudizio riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

    Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Rv. 678790-01Rassegna di giugno 2026, p. 181Art. 214 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21342/2026

    Scrittura privata › Scritture di terzi

    Disconoscimento di scrittura privata proveniente da terzo - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento.

    Scrittura privata › Verificazione › Disconoscimento

    In tema di prova documentale, l'onere di disconoscimento della scrittura privata, di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., sussiste solo riguardo al documento proveniente dalla parte contro la quale lo stesso è prodotto e non anche in caso di scrittura privata proveniente da un terzo, la quale, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e non fatta oggetto di verificazione ex art. 216 c.p.c., ed è liberamente apprezzabile dal giudice quale elemento indiziario, da valutarsi nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.

    Rv. 678754-01Rassegna di giugno 2026, p. 168Art. 2702 c.c. · Art. 214 c.p.c. · Art. 215 c.p.c. · Art. 216 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16399/2026

    Scrittura privata › Verificazione › Disconoscimento

    Specificità del disconoscimento - Riferimento a tutti i documenti prodotti in un determinato e circostanziato contesto - Sufficienza - Fattispecie.

    Ai fini della specificità del disconoscimento, il riferimento a tutti i documenti prodotti in un determinato e circostanziato contesto, con riguardo alla loro non veridicità, è sufficiente sia dal punto di vista dell'individuazione dei documenti contestati, risultando inutile la ripetizione del loro analitico elenco, sia dal punto di vista del contenuto della contestazione stessa, riferita alla non autenticità di quelle scritture. (Fattispecie concernente ricevute di pagamento prodotte tutte in una determinata udienza).

    Rv. 679115-01Rassegna di maggio 2026, p. 113 ↗Art. 214 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12443/2026

    Scrittura privata › Verificazione

    Fotocopia dell'avviso di ricevimento - Disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c. - Efficacia - Mancata produzione in giudizio dell'originale - Querela di falso - Necessità - Insussistenza.

    La fotocopia dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta.

    Rv. 678814-01Rassegna di maggio 2026, p. 223 ↗Art. 214 c.p.c. · Art. 215 c.p.c. · Art. 2700 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2252/2026

    Scrittura privata › Data › Certa

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa).

    Classificata anche sotto: Contratti bancari › Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) · Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677869-02Rassegna di febbraio 2026, p. 15 ↗Art. 2702 c.c. · Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 800/2026

    Copie degli atti › Fotografiche

    Copia fotostatica - Contestazione della conformità all'originale - Uso di clausole di stile o generiche - Insufficienza - Contestazione specifica e circostanziata - Necessità - Sussistenza.

    In tema di conformità all'originale di un documento prodotto in copia, la contestazione proposta ai sensi dell'art. 2719 c.c. non può avvenire con clausole di stile generiche od onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

    Rv. 676568-01Rassegna di gennaio 2026, p. 49 ↗Art. 2719 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34614/2025

    Atto pubblico

    La verifica degli impianti elettrici, svolta dai dipendenti dell'Enel, ricade nell'ambito delle attività dell'incaricato di pubblico servizio, poiché, da un lato, è disciplinata da norme di natura pubblica, e, dall'altro, pur non comportando l'esercizio di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, non si esaurisce in mansioni d'ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale ma implica compiti intellettivi di valutazione e di scelta, strumentali all'esercizio di un pubblico servizio quale è l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, sicché i verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dall'incaricato del pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 677214-01Rassegna di dicembre 2025, p. 133 ↗Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 357 c.p. · Art. 358 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 34223/2025

    Scrittura privata › Verificazione › Istanza di verificazione

    Proposizione in forma implicita - Configurabilità - Condizioni - Apertura formale di procedimento incidentale o assunzione di specifiche prove - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

    L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non proposta l'istanza di verificazione della sottoscrizione apposta su un contratto di patrocinio, pur a fronte della palese volontà di avvalersene, evincibile dalla richiesta di concessione di un termine per la produzione del documento in originale e per la formalizzazione dell'istanza di verificazione).

    Rv. 677433-01Rassegna di dicembre 2025, p. 80 ↗Art. 214 c.p.c. · Art. 216 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 30932/2025

    Scrittura privata › Data › Certa

    Disciplina ex art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.

    La disposizione dell'art. 2704, c.c., che stabilisce l'inopponibilità' della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici, dei quali è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.

    Rv. 676942-01Rassegna di novembre 2025, p. 60 ↗Art. 1755 c.c. · Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 351/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 116 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3,…

  • Ordinanza n. 379/1987Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 216 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 648 comma 1 e 216 comma 1 c.p.c. nei termini prospettati dal giudice istruttore del Tribunale civile di Fermo con ordinanza 28 gennaio 1985 (n. 240 R.O. 1985). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia