Art. 802 c.c. — Termini e legittimazione ad agire

[1]La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante e' venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

[2]Se il donatario si e' reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione e' di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 802 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9332/2026

    13 aprile 2026

    L'eccezione di decadenza dall'azione di revocazione della donazione per ingratitudine necessita dello scrutinio di fatti e prove, in quanto è così dedotto un fatto estintivo, quale il decorso del tempo, che è oggetto di accertamento giudiziale al pari dei fatti costitutivi allegati dall'attore; il contrapposto onere probatorio gravante sulle parti, pertanto, si presta ad una piena istruttoria e l'eccezione non può essere valutata solo in base al contenuto degli atti di parte.

    Art. 802 c.c. · Art. 801 c.c. · Art. 2908 c.c. · Art. 2967 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 159 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito della revocazione per ingratitudine, è stato suggerito di aggiungere una nuova causa, e cioè il rifiuto indebito degli alimenti dovuti per legge al donante. Ho accolto la proposta, chiarendo peraltro che gli alimenti che si prendono in considerazione sono quelli dovuti per un rapporto di parentela o di affinità. In tal caso la revoca della donazione non fa venir meno l'obbligo alimentare, ma si risolve in un'ulteriore sanzione per il diniego degli alimenti. Nell'ipotesi invece in cui l'obbligo alimentare è fondato soltanto sulla qualità del donatario, sarebbe stato ingiustificato ammettere il diritto di revoca, poichè l'azione alimentare data al donante contro il donatario inadempiente varrà a porre nel nulla la donazione, producendo così lo stesso effetto pratico della revoca. Per queste considerazioni, ho previsto tra le cause di revocazione il rifiuto indebito degli alimenti, facendo riferimento agli articoli 433, 435 e 436, che regolano l'obbligo alimentare tra parenti ed affini.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 384

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art802 · fonte del testo