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Miscellanea
Regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
- Aggiornato al
- 29 agosto 2014
- Articoli
- 55
- Versioni storiche
- 56
- Art. 1Il presente regolamento disciplina le attivita' di cooperazione allo sviluppo in…
- Art. 2Sedute del comitato consultivo 1. Il comitato consultivo e' convocato dal presidente…
- Art. 3Commissione per le organizzazioni non governative 1. La commissione per le organizzazioni…
- Art. 4Unita' tecniche di cooperazione 1. Le unita' tecniche di cooperazione di cui all'art. 13…
- Art. 5Banca dati 1. L'accesso alla banca dati di cui all'art. 36, comma 1, della legge e' dal…
- Art. 6Principi generali per la stipula di convenzioni e contratti 1. Nello stipulare…
- Art. 7Convenzioni 1. La realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione puo' essere…
- Art. 8Trattativa privata 1. La Direzione generale puo' stipulare convenzioni e contratti con…
- Art. 9Pubblici incanti, licitazione privata e appalto-concorso 1. Nell'approvare, ai sensi…
- Art. 10Procedura concorsuale 1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di…
- Art. 11Controparti contrattuali 1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di…
- Art. 12Approvazione del comitato direzionale 1. Se l'importo della convenzione o contratto da…
- Art. 13Contratti di concessione 1. La Direzione generale, per l'attuazione delle iniziative e…
- Art. 14Stipula di convenzioni e contratti 1. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti di…
- Art. 15Finanziamenti a Governi o organismi internazionali 1. Agli accordi e protocolli…
- Art. 16Rimborsi ad amministrazioni statali 1. Beni e servizi destinati ai Paesi in via di…
- Art. 17Iniziative affidate all'Istituto agronomico per l'Oltremare 1. Per affidare l'attuazione…
- Art. 18Formazione 1. La Direzione generale provvede alla realizzazione delle attivita' di…
- Art. 19Contributi per attivita' di informazione 1. Ad enti pubblici o privati o ad…
- Art. 20Interventi straordinari 1. Per l'attuazione degli interventi straordinari di cui all'art…
- Art. 21Controlli delle iniziative di cooperazione 1. La Direzione generale puo' procedere al…
- Art. 22Commissioni 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro…
- Art. 23Spese di funzionamento 1. Per l'organizzazione, la sistemazione logistica, il…
- Art. 24Beni in uso alla Direzione generale 1. Per la gestione, contabilizzazione e vigilanza dei…
- Art. 25Finanziamenti alle rappresentanze 1. Per la somministrazione di fondi alle rappresentanze…
- Art. 26Finanziamenti e pagamenti a mezzo di istituti bancari 1. La Direzione generale provvede…
- Art. 27Anticipazioni 1. Le convenzioni e contratti per l'esecuzione delle iniziative ed…
- Art. 28Impegni di spesa 1. I decreti di approvazione di convenzioni e contratti, quelli che…
- Art. 29Ordinativi di pagamento 1. Con propri decreti il Ministro degli affari esteri ed il…
- Art. 30Riunioni del comitato consultivo 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di…
- Art. 31Entrate del Fondo speciale 1. Le risorse provenienti al Fondo speciale per la…
- Art. 32Divieto di esercitare altre attivita' 1. Al personale inviato in missione ai sensi degli…
- Art. 33Approvazione del comitato direzionale 1. Il comitato direzionale approva i nominativi…
- Art. 34Corsi preparatori 1. La Direzione generale puo' svolgere direttamente o promuovere nei…
- Art. 35Rapporti informativi e note di qualifica o informative 1. Il capo della rappresentanza…
- Art. 36Missioni del personale statale e di enti pubblici 1. Al personale messo a disposizione…
- Art. 37Missioni di personale a contratto 1. Il personale da assumere a contratto di diritto…
- Art. 38Missioni inferiori a quattro mesi 1. Per l'effettuazione delle missioni di cui all'art…
- Art. 39Riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative 1. Il riconoscimento di…
- Art. 40Documentazione per il riconoscimento di idoneita' 1. La domanda di riconoscimento di…
- Art. 41Procedure per il riconoscimento di idoneita' 1. La Direzione generale, ricevuta la…
- Art. 42Revoca di idoneita' 1. La Direzione generale sottopone al parere della commissione…
- Art. 43Conformita' dei programmi e delle iniziative alle finalita' della legge 1. Ai fini della…
- Art. 44Concessione di contributi 1. La commissione esprime il proprio parere sui contributi…
- Art. 45Volontari in servizio civile 1. Ai fini e per gli effetti della registrazione prevista…
- Art. 46Cooperanti delle organizzazioni non governative 1. Ai fini e per gli effetti della…
- Art. 47Registrazione 1. La Direzione generale, verificata la sussistenza delle condizioni e dei…
- Art. 48Convalida 1. Nel registro di cui all'art. 47 la Direzione generale, sulla base delle…
- Art. 49Certificazioni 1. La Direzione generale, su richiesta degli interessati, certifica la…
- Art. 50Doveri d'informazione dei volontari e dei cooperanti 1. Al loro arrivo nel Paese…
- Art. 51Compiti della rappresentanza italiana 1. La competente rappresentanza italiana vigila…
- Art. 52Licenze dei volontari e cooperanti in servizio civile 1. I periodi di licenza ordinaria e…
- Art. 53Trasferte per motivi di servizio 1. Il volontario o il cooperante puo' lasciare…
- Art. 54Prosecuzione del servizio in sede diversa 1. Nelle ipotesi previste dall'art. 34, comma…
- Art. 55Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a…
