[1]Volontari in servizio civile

[2]1. Ai fini e per gli effetti della registrazione prevista nell'art. 31 della legge, l'organizzazione non governativa contraente deve presentare alla Direzione generale copia autentica del contratto di cooperazione corredata dai seguenti documenti:

  • a)certificato di cittadinanza italiana;
  • b)certificato penale del casellario giudiziale;
  • c)titolo di studio o attestato di qualificazione professionale o di mestiere ed ogni altra documentazione attestante il possesso delle conoscenze tecniche e dell'esperienza professionale necessari per l'espletamento dei compiti affidatigli;
  • d)certificato di idoneita' psicofisica alle particolari esigenze del servizio di volontariato civile nei Paesi d'impiego rilasciato da strutture all'uopo abilitate;
  • e)attestato di formazione rilasciato dall'organismo contraente, conforme alle modalita' dell'art. 28, comma 1, della legge;
  • f)curriculum vitae corredato da eventuali altri titoli inerenti alla preparazione culturale e alla specializzazione professionale o di mestirere dell'aspirante. 2. Per gli aspiranti volontari dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici dovra' inoltre essere allegata una domanda diretta all'amministrazione di appartenenza per ottenere il collocamento in aspettativa previsto dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge. 3. Le domande stesse, a cura della Direzione generale, saranno inoltrate alla competente amministrazione, previo accertamento della disponibilita' negli appositi contingenti previsti dal citato art. 33. 4. Ove gli aspiranti volontari dipendenti da imprese private lo richiedano, la Direzione generale trasmette all'impresa stessa le domande degli interessati di collocamento in aspettativa senza assegni, accompagnata da copia registrata del contratto di cooperazione e da comunicazione sulla possibilita' di assunzione a termine di personale sostitutivo ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge. 5. In relazione al combinato disposto degli articoli 2, comma 3, lettera e), e 31, comma 2, della legge, la Direzione generale si fara' carico del trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale dei volontari inseriti in programmi di cooperazione delle organizzazioni non governative, riconosciuti conformi ai sensi dell'art. 29, comma 1. 6. Relativamente ai contratti con i volontari con precedente esperienza, l'organizzazione non governativa deve inoltre documentare:
  • a)la precedente esperienza professionale del candidato, di cui almeno 3 anni maturati nell'ambito della cooperazione;
  • b)la funzione assegnatagli nell'ambito del programma, che deve corrispondere al ruolo di coordinatore, anche a livello di settore, o ad altra funzione di rilevante responsabilita'. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

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- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1988 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177~art45 · fonte del testo