Pubblici incanti, licitazione privata e appalto-concorso 1. Nell'approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della legge, le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire, il comitato direzionale, quando non ricorrano i casi di cui agli articoli 7 e 8, stabilisce se si debba procedere ai pubblici incanti, alla licitazione privata, all'appalto-concorso o alla procedura concorsuale di cui all'art. 10 e stabilisce eventualmente particolari disposizioni che, anche in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Direzione generale sara' tenuta ad osservare. 2. Il comitato direzionale puo' approvare capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo ed all'art. 10. 3. Quando si ricorre all'appalto-concorso la Direzione generale procede alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione all'uopo nominata con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da un magistrato ordinario o amministrativo o da un funzionario dirigente della Direzione generale con funzioni di presidente e da almeno due tecnici di elevata professionalita' scelti tra il personale addetto alla Direzione generale o tratti dal settore pubblico o dalla libera professione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

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- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1988 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177~art9 · fonte del testo