Finanziamenti a Governi o organismi internazionali 1. Agli accordi e protocolli internazionali che comportino erogazioni finanziarie dirette a favore di Governi o organizzazioni internazionali per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, preventivamente approvati dal comitato direzionale ove l'importo del finanziamento sia superiore ai due miliardi di lire, e' data esecuzione con decreto del direttore generale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
