Documentazione per il riconoscimento di idoneita' 1. La domanda di riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo puo' essere presentata dalle organizzazioni che siano state costituite almeno tre anni prima della data della domanda e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a)atto costitutivo e statuto;
- b)atto da cui risultino i nomi ed il domicilio dei legali rappresentanti;
- c)bilanci analitici relativi all'ultimo triennio, accompagnati da relazione illustrativa dell'esperienza operativa acquisita nello stesso triennio nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonche' documentazione da cui risulti la tenuta della contabilita'. 2. Nella domanda di riconoscimento, autenticata nelle forme di legge, il legale rappresentante dichiara la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 4 dell'art. 28 della legge e si impegna a nome dell'organizzazione ad ottemperare agli obblighi previsti dalle lettere g) ed i) dello stesso articolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
