Commissioni 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi e, se residenti fuori dalla sede di lavoro della commissione, il trattamento di missione da corrispondere:
- a)ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 9 e 10;
- b)ai componenti delle commissioni di collaudo eventualmente nominate dalla Direzione generale nel quadro delle iniziative ed interventi di cooperazione;
- c)ai componenti delle commissioni eventualmente istituite per la selezione di personale da utilizzare per missioni nei Paesi in via di sviluppo o negli uffici centrali, in particolare per i reclutamenti di cui all'art. 12 della legge. 2. Il trattamento cosi' stabilito si applichera' anche alle commissioni che hanno operato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
