[1]Cooperanti delle organizzazioni non governative
[2]1. Ai fini e per gli effetti della registrazione prevista nell'art. 32 della legge, l'organizzazione non governativa contraente deve presentare alla Direzione generale copia autentica del contratto di cooperazione, corredata dai documenti di cui all'art. 45, comma 1, nonche' da una descrizione dei compiti di rilevante responsabilita' tecnica, gestionale od organizzativa che l'organizzazione intende affidargli nell'ambito del programma. 2. Per gli aspiranti cooperanti dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici dovra' inoltre essere allegata una domanda diretta all'amministrazione di appartenenza per ottenere il collocamento in aspettativa previsto dall'art. 32, comma 2, della legge. 3. Le domande stesse, a cura della Direzione generale, saranno inoltrate alla competente amministrazione per il nulla-osta di cui all'art. 32, comma 2, della legge. 4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 45. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
