Contributi per attivita' di informazione 1. Ad enti pubblici o privati o ad organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge possono essere concessi contributi a parziale finanziamento delle spese sostenute per l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi, convegni e conferenze, in Italia e all'estero ovvero per pubblicazioni, studi, produzioni cinematografiche, audiovisive e radiotelevisive, qualora si tratti di iniziative che perseguano la promozione e l'approfondimento di temi della cooperazione allo sviluppo e che risultino di rilevante interesse per la Direzione generale. 2. Il contributo, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo dell'iniziativa programmata, e' concesso con decreto del direttore generale o, se di ammontare superiore ai due miliardi di lire, con decreto del Ministro degli affari esteri. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
