[1]Prosecuzione del servizio in sede diversa
[2]1. Nelle ipotesi previste dall'art. 34, comma 4, della legge, la Direzione generale puo', anziche' disporre il rimpatrio, autorizzare, a domanda del volontario o cooperante ed entro trenta giorni dalla data dell'anticipata cessazione, la prosecuzione del servizio di cooperazione in altro Paese, preferibilmente nell'ambito della medesima area geografica o linguistica. 2. La prosecuzione del servizio deve intervenire entro trenta giorni dalla comunicazione della Direzione generale. 3. La durata dell'interruzione non e' computabile ai fini del compimento del periodo di servizio contrattualmente stabilito. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
