Missioni inferiori a quattro mesi 1. Per l'effettuazione delle missioni di cui all'art. 27 della legge, acquisito il consenso dell'amministrazione o ente di appartenenza per il personale di cui all'art. 17, lettera a), della legge, si provvede con decreto della Direzione generale. 2. Per l'invio di esperti quali componenti di missioni di soccorso e in ogni altro caso di urgenza la missione puo' essere disposta con il solo decreto della Direzione generale. 3. Il personale di cui all'art. 12, comma 3, della legge e gli altri esperti di cui all'art. 27, comma 1, della legge, sono designati e inviati in missione con decreto della Direzione generale. 4. I decreti di cui al presente articolo possono essere firmati, a nome del Direttore generale, da funzionari dirigenti da lui designati. 5. Le missioni di cui all'art. 27 della legge possono essere prorogate, prima della loro scadenza, per una o piu' volte, fino alla durata massima complessiva di quattro mesi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

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- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1988 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177~art38 · fonte del testo