Controparti contrattuali 1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione possono essere controparti della Direzione generale nella trattativa privata ed essere invitati a partecipare alle procedure concorsuali di cui agli articoli 9 e 10 anche societa' di consulenza, consorzi di imprese ed associazioni temporanee di imprese appositamente costituite, nonche', con riserva di effettiva costituzione prima della stipula del contratto o convenzione, i promotori della costituzione di un consorzio o di una associazione temporanea. 2. L'impresa invitata individualmente dalla Direzione generale ha facolta' di presentare offerta e di trattare per se' e quale capogruppo di imprese associate o da associare. 3. Alle associazioni temporanee di imprese di cui al presente articolo si appplicano gli articoli 22 e 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584. 4. Non possono essere stipulati contratti o convenzioni per persone o enti da nominarsi o per societa', consorzi o associazioni da costituirsi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
