Trattativa privata 1. La Direzione generale puo' stipulare convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato avvalendosi della procedura della trattativa privata nei seguenti casi:

  • A)Quando sia consentito dalla normativa vigente in materia di amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato;
  • B)Quando ricorrono le particolari esigenze previste dall'art. 15, comma 6, della legge. Nell'ipotesi in cui sulla base di tali esigenze il Paese beneficiario ha designato un ente esecutore, la Direzione generale contratta con l'ente cosi' designato, purche' possieda i necessari requisiti di idoneita';
  • C)Quando, nell'ambito dell'attuazione di iniziative ed interventi di cooperazione, al di fuori della fattispecie di cui alla lettera B), risulti necessario od opportuno affidare l'esecuzione di specifici lavori o la fornitura di beni o servizi ad enti esecutori non italiani aventi sede all'estero;
  • D)Per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge e del successivo art. 23, nonche' per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 15, comma 10, della legge. 2. Il ricorso alla trattativa privata e' previamente autorizzato dal comitato direzionale, a meno che, essendo gia' intervenuta la delibera di approvazione ai sensi di legge del programma o dell'iniziativa, non si tratti di convenzioni o contratti per dare esecuzione in tutto o in parte ad iniziative promosse ai sensi dell'art. 11 della legge o, nei casi previsti dalle lettere A), C) e D) di cui al comma 1, di convenzioni o contratti di importo inferiore a 500 milioni di lire. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

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- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1988 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177~art8 · fonte del testo