[1]Doveri d'informazione dei volontari e dei cooperanti

[2]1. Al loro arrivo nel Paese d'impiego, i volontari in servizio civile ed i cooperanti devono presentarsi alla rappresentanza italiana territorialmente competente per sottoscrivere i verbali d'inizio del servizio stesso, comunicando gli elementi relativi alla localita' di destinazione ed all'ente, istituto od organismo presso il quale prestano la loro attivita', il proprio recapito personale ed ogni altra indicazione atta a consentire ed a facilitare l'opera di assistenza, di tutela e di controllo da parte della stessa rappresentanza. 2. Se il volontario o cooperante si trova ad operare in zone lontane da ogni rappresentanza italiana e' sufficiente che i verbali di assunzione in servizio siano sottoscritti dall'ente, istituto od organismo presso il quale prestano la loro attivita' o dall'organismo contraente e siano fatti pervenire alla rappresentanza italiana territorialmente competente, per il relativo controllo. 3. Analogo obbligo incombe ai volontari ed ai cooperanti al momento della sospensione e ripresa del servizio, rispettivamente all'inizio ed al termine di periodi di congedo ordinario o straordinario cui essi abbiano diritto, sia che ne godano in loco che in Italia, nonche' all'atto della loro partenza, per qualsiasi ragione, dal Paese d'impiego. 4. I volontari nel cui contratto di cooperazione sia previsto un periodo di formazione in Italia sottoscrivono verbale d'inizio di tale periodo, certificato dall'organismo presso il quale si svolge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

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- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1988 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177~art50 · fonte del testo